martedì 10 luglio 2012

E’ reato inviare newsletters non richieste


Cass. Pen. sez. III, sent. 15.6.2012 n° 23798

Con la sentenza della Cassazione penale n. 23798/2012 sono stati condannati a nove mesi di reclusione sia l’amministratore delegato che il responsabile del trattamento dei dati di una società per aver fatto spamming, ossia per aver inviato a pioggia una serie di messaggi pubblicitari non richiesti dagli utenti.
Per questi motivi la Cassazione, confermando la sentenza di primo e secondo grado, ritiene che i due soggetti succitati hanno commesso il reato, disciplinato dall’art. 167 del D.Lgs. 196/2003, c.d. Codice della privacy.
L'art. 167 (Trattamento illecito di dati) del D.Lgs. 196/2003, al comma 1, dispone che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, alfine di trame per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'art. 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi, mentre al secondo comma dispone che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, alfine di trame per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 17, 20 e 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni. Tale norma punisce, se dal fatto deriva nocumento, chiunque, al fine di trame per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 17, 20, 21, 22 ..., e 11, 25, 26, 27 e 45 del medesimo decreto legislativo (così Cass. pen., Sez. III, sentenza 13 maggio 2011, n. 18908).
Tenendo conto di tali considerazioni, la Cass. pen. in esame ha ribadito anche il principio secondo il quale il reato di trattamento illecito di dati personali, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 196/2003, si configura qualora la condotta illecita, indipendentemente dal fatto che sia stata posta in essere al fine di trarne un profitto personale per se o per altri, determini necessariamente un nocumento ai danni della persona offesa.
Precedentemente, la vecchia disciplina normativa di cui all'art. 35 della L. 675/1996 prevedeva, invece, il semplice trattamento illecito dei dati personali, indipendentemente dal fatto che ciò comportasse un nocumento alla persona offesa.

(Da Altalex del 10.7.2012. Nota di Rocchina Staiano)