mercoledì 18 luglio 2012

Condominio, parcheggio non piace ma auto restano


E’ ammissibile “un uso più intenso della cosa a opera del partecipante”, purché non ne alteri la destinazione e non produca limitazioni alle facoltà di godimento esercitate dagli altri condomini: infatti, l’utilizzo dei cortili per l’accesso e la sosta dei veicoli non risulta incompatibile, se questi hanno dimensioni adeguate. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 9875/2012.
Il caso. Alcuni condomini convenivano in giudizio una s.r.l., proprietaria esclusiva di un immobile confinante, lamentando che la stessa aveva illegittimamente realizzato un’area di parcheggio – nel cortile – interposta tra le due costruzioni, modificando così la destinazione dell’androne comune di accesso (da passaggio pedonale a carrabile). Se il giudice di prime cure bocciava la richiesta avanzata dal Condominio, la Corte d’Appello dichiarava non legittima l’utilizzazione, da parte della società convenuta, dell’androne e della parte comune dell’area del cortile, ordinando di conseguenza la rimozione delle opere. La società non ci sta e ricorre – con successo - per cassazione.
Il giudizio di legittimità. Al riguardo, la Suprema Corte ribadisce: “in tema di comunione, non integra violazione della fondamentale regola paritaria dettata dall’art. 1102 c.c. un uso più intenso della cosa da parte del partecipante (purché non ne alteri la destinazione), nei casi in cui il relativo esercizio non si traduca in una limitazione delle facoltà di godimento esercitate dagli altri condomini. Tali vanno intese non solo quelle di fatto esercitate, ma pure quelle cui la cosa comune potenzialmente si presti viste le oggettive caratteristiche”. Già in passato, piazza Cavour ha indicato come non incompatibile con la funzione precipua dei cortili, l’uso degli stessi per l’accesso o la sosta dei veicoli. Nel caso in esame la Corte territoriale non ha dato adeguato conto del proprio convincimento, il quale sarebbe stato da completarsi tramite l’indicazione degli elementi da cui fosse desunta una oggettiva e concreta destinazione dei beni più limitata in rapporto ai desumibili interessi.

(Da avvocati.it del 17.7.2012)