martedì 25 febbraio 2014

Shopping compulsivo causa di addebito separazione

Nota a Cass. Sez. I Civ., Sent. 11.11.2013, n. 25843

1. Le massime

La domanda di addebito implica l’imputabilità al coniuge del comportamento lesivo dei doveri coniugali, nonché la sussistenza di un rapporto di causalità tra il comportamento lesivo e la intollerabilità della convivenza (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di merito con cui il giudice di appello aveva disposto, con motivazione adeguata e non illogica, l’addebito della separazione a carico della moglie, su cui era stata riscontrata – all’esito della consulenza tecnica di ufficio – una affezione da shopping compulsivo, nevrosi attinente all’uso incontrollato del denaro per effettuare ossessivamente l’acquisto di beni. Simile condotta antidoverosa era ritenuta, nel giudizio di merito, causa della intollerabilità della convivenza tra i coniugi).

Nel novero delle cause di inimputabilità rientrano non solo le malattie mentali in senso stretto, bensì pure le nevrosi, le psicopatie, i disturbi della personalità, purché siano di intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente ed a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta antidoverosa, per effetto del quale il fatto illecito sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale (nella specie, la Corte ritiene incensurabili, in sede di legittimità, le risultanze della consulenza tecnica, recepite dal giudice di merito, secondo cui la moglie, pure essendo affetta da shopping compulsivo, non era comunque priva della capacità di intendere o volere).



2. Il caso

In un procedimento di separazione giudiziale, il Tribunale adito rigettava la richiesta di addebito reciprocamente proposta dalle parti e condannava Tizio a corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di duemila euro mensili.

Tizio impugnava la sentenza del Tribunale, chiedendo al Giudice di appello di pronunciare l’addebito a carico di Caia; quest’ultima, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del gravame proposto da Tizio e la conferma della sentenza di primo grado. La Corte di appello, in riforma, pronunciava la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie e conseguente esclusione dell’assegno di mantenimento in favore di lei. Il giudice di seconde cure valorizzava, in particolare, quanto emerso all’esito della consulenza tecnica di ufficio, secondo cui Caia, pur perfettamente capace di intendere e volere, era affetta da shopping compulsivo, un disturbo della personalità connotato da un impulso irrefrenabile ad acquistare, attenuato solo dall’acquisto di beni, acquisto che veniva effettuato depauperando – in misura vieppiù ingente – le casse familiari.

Caia proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: 1) la sentenza impugnata, nell’offrire una lettura riduttiva della consulenza tecnica d’ufficio, sarebbe incorsa in difetto di motivazione; 2) falsa applicazione delle norme in tema di violazione dei doveri matrimoniali e di quelle relative all’addebito della separazione, attesa la non imputabilità alla ricorrente del comportamento accertato; 3) la non correttezza del riparto delle spese di lite. Resisteva, con controricorso, Tizio.



3. La decisione

La Suprema Corte rigetta tutti i motivi di ricorso. I primi due vengono esaminati congiuntamente. A proposito di essi, la Corte precisa che sono sottratti al sindacato di legittimità profili che attengono l’accertamento in fatto e, più specificamente, la valutazione compiuta dal giudice di appello circa la consulenza tecnica.

Dalla sentenza impugnata emergeva come il consulente tecnico di ufficio – con valutazione condivisa dal giudice di appello – avesse accertato l’utilizzo, da parte di Caia, di denaro sottratto si a familiari sia a terzi, per soddisfare la propria esigenza di effettuare acquisti sempre più frequenti e dispendiosi di vestiti, borse e gioielli.

Emergeva, inoltre, che simili condotte di Caia erano riconducibili a una nevrosi caratteriale repressa, più esattamente diagnosticata quale shopping compulsivo. A dispetto di ciò, in capo a Caia era stata esclusa alcuna incapacità di intendere e di volere, sussistendo soltanto un disturbo della personalità, non tale da escludere l’imputabilità della condotta dissipatrice in capo a Caia, quella stessa ritenuta all’origine della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune dei coniugi.

Del pari infondato è ritenuto il terzo motivo di ricorso ed è confermata la condanna al pagamento delle spese di lite a carico di Caia, secondo il principio della soccombenza.



4. I precedenti

In senso conforme alla prima massima, si veda Cassazione Civile n. 14042/2008.

La problematica dei disturbi della personalità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente è stata affrontata, con argomentazioni conformi a quelle riportate nella seconda delle massime enunciate, dalla Cassazione Penale, Sezioni Unite, con la sentenza n. 9163/2005.

La Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva erroneamente escluso il vizio parziale di mente dell’autore di una condotta delittuosa che risultava affetto da un disturbo non rientrante tra le alterazioni patologiche clinicamente accertabili e corrispondenti al quadro di una vera e propria malattia psichica (nella specie, si trattava di disturbo paranoideo, di cui si era accertato essere affetto l’autore di un omicidio).

Le Sezioni Unite Penali hanno riconosciuto che anche “i disturbi della personalità” possono determinare un vizio totale o parziale di mente, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, all’ulteriore condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta illecita, per effetto del quale l’illecito possa ritenersi causalmente determinato dal disturbo mentale.


Andrea Falcone (da filodiritto.com)