martedì 25 febbraio 2014

Limiti di acquisizione documenti pubblici da parte del CTU

Con un'interessante ordinanza emessa il 13 febbraio 2014, il Tribunale di Milano, sezione XI, dott.ssa Giannelli, ha chiarito che il consulente tecnico d'ufficio non può acquisire i bilanci di una società depositati presso la Camera di Commercio qualora da questi si possano evincere fatti e/o elementi necessari a provare la domanda. Secondo il Tribunale di Milano tale preclusione vale anche per il caso in cui all'acquisizione abbiano prestato assenso tutte le parti.
Ecco i fatti.

Nel 2007 una società di intermediazione assicurativa intraprende una causa per risarcimento danni di natura contrattuale contro una compagnia di assicurazioni.

Nello stesso giudizio la compagnia di assicurazione svolge domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione di certe somme rimborsate all'intermediario nel corso degli anni di attività. Al fine di quantificare tale pretesa restitutoria il giudice dispone una consulenza contabile.

Il consulente tecnico si rende tuttavia subito conto che non è possibile rispondere al quesito posto dal giudice in mancanza della produzione in giudizio ,da parte della compagnia, dei bilanci della società di intermediazione dai quali si sarebbero potuti trarre i dati necessari alla quantificazione della pretesa restitutoria.

Per superare l'impasse, il consulente tecnico chiede, quindi, alle parti di acconsentire all'acquisizione dei bilanci in questione. La società di intermediazione si oppone all'acquisizione sulla base dell'argomento che la compagnia avrebbe potuto/dovuto produrre tali bilanci nei termini previsti dal codice per il deposito delle memorie istruttorie. Al contrario la compagnia sostiene che trattandosi di documenti pubblici depositati presso la Camera di Commercio, questi siano liberamente accessibili e consultabili da chiunque, ivi incluso il consulente tecnico.

Con la predetta ordinanza, l'istanza volta alla acquisizione ed utilizzazione da parte del consulente tecnico dei bilanci della società attrice non prodotti in causa è stata rigettata.

In conformità con il principio affermato dalla Suprema Corte (Cass. 24549/2010) ancorché non pacifico, il Tribunale di Milano ha quindi posto dei limiti all'ingresso nel giudizio di documenti (anche se pubblici) in occasione della consulenza tecnica.

I bilanci societari sono sì documenti pubblici ma contengono dati ed elementi di fatto sui quali può fondarsi la domanda giudiziale: in tal caso, la mancata produzione in giudizio nei termini previsti dalle norme che regolano lo svolgimento del processo civile non può essere "sanata" dalla solerte iniziativa del consulente tecnico.

Una decisione importante e coerente con la natura del nostro processo civile che, si ricorda, è ad esclusiva iniziativa delle parti e nel quale il giudice (come i suoi ausiliari) sono super partes e non possono interviene al fine di colmare lacune probatorie.


Sara Sparagna (da ilsole24ore.com)