sabato 1 febbraio 2014

Extracomunitario va protetto se in patria c’è conflitto armato

di Lucia Nacciarone 

La Corte di Lussemburgo con la sentenza emessa nella causa C-285/12, pubblicata il 30 gennaio 2014, ha così accordato il beneficio della protezione sussidiaria ad un cittadino ghanese rifugiatosi in Belgio.

L’organo di giustizia europeo si è quindi dilungato sul concetto di ‘conflitto armato’ quale presupposto indispensabile della concessione del beneficio ai cittadini extra UE.

Si ipotizza, a tal proposito, la sussistenza di una minaccia grave e individuale ai danni del richiedente, che, laddove tornasse in patria, si troverebbe quindi esposto a pericolo di vita; e ciò, in virtù della situazione obiettivamente rischiosa, per questioni di natura politica, per essere lo stesso un oppositore politico.

La nozione di ‘conflitto armato interno’, spiegano i giudici, è intesa, per il diritto europeo, in maniera differente rispetto alla definizione accolta dal diritto internazionale umanitario: la sussistenza del pericolo deve essere rilevata a prescindere dall’intensità della violenza, dal livello di organizzazione delle forze in campo e dalla durata della crisi.

Ai fini del riconoscimento del beneficio conta che il cittadino si troverebbe in una situazione di pericolo se tornasse in patria per i rivolgimenti lì in atto, e la sua condizione di emergenza personale.


(Da diritto.it del 31.1.2014)