domenica 2 febbraio 2014

Falsa dichiarazione tale anche senza sottoscrizione

La mancanza di una sottoscrizione
non configura un falso innocuo o grossolano.
La falsa dichiarazione resta falsa dichiarazione
Cass. Sez. V Pen., Sent. 18.12.2013, n. 51166


La falsa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, seppur priva di una delle molteplici sottoscrizioni degli apparenti dichiaranti, è idonea a ledere il bene giuridico della fede pubblica ed è dunque sanzionabile. È quanto si legge in una recente sentenza della Cassazione in tema di falsità di atti pubblici.

Nel caso in esame, un soggetto veniva condannato dai giudici di merito per il reato di falsità materiale in atti pubblici commessa da privato (reato disciplinato dal combinato disposto degli articoli 476 e 482 del Codice Penale), per aver prodotto un atto di notorietà falso. Lo stesso ero privo di una delle numerose sottoscrizioni degli apparenti dichiaranti, ma tale vizio non era stato individuato dall’ufficio ricevente. La falsità del documento era stata scoperta in seguito a denuncia della persona offesa.

Avverso tale condanna, confermata dalla Corte d’Appello del luogo, il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, adducendo “illogicità della motivazione”, in quanto la condotta non integrava alcuna fattispecie criminosa, data la non offensività della stessa.

Nel ricorso si afferma che la falsificazione dell’atto pubblico non integrerebbe gli estremi del reato disciplinato dagli articoli richiamati, in quanto la presenza di tutte le sottoscrizioni degli apparenti dichiaranti è un elemento necessario, richiesto ai fini della validità dell’atto. La mancanza di una di queste, come nel caso di specie, rende l’atto invalido e irrilevante per il diritto in quanto lo stesso si collocherebbe nella categoria del cosiddetto falso grossolano o innocuo.

I giudici di Cassazione hanno respinto il ricorso, confermando la sentenza di condanna del ricorrente per il reato ascritto.

Motivando la decisione, i giudici di legittimità hanno innanzitutto definito le categorie di falso grossolano e di falso innocuo: “il primo si ha ogni qualvolta la contraffazione è talmente maldestra ed evidente da impedire alle persone cui è destinata di essere tratte in inganno”; “il secondo si ha normalmente nel caso di una contraffazione che, pur non immediatamente percepibile come tale, si caratterizza per la sua irrilevanza ai fini della funzionalità dell’atto; la falsità cade su elementi dell’atto che sono irrilevanti per il raggiungimento del suo scopo, nel senso che l’atto sarebbe produttivo di effetti anche senza quella parte”.

Dalle definizioni testé enunciate, la Corte ha escluso la riconducibilità della falsificazione operata dal reo nelle categorie di falso innocuo e grossolano, in quanto idonea a raggiungere lo scopo e a ledere l’interesse giuridico tutelato (la fede pubblica). Tant’è che l’ufficio ricevente non aveva rilevato il vizio di validità e l’atto avrebbe prodotto i suoi effetti in mancanza della querela da parte della persona offesa.

In conclusione, in forza della pronuncia della Cassazione, si può affermare che, nella falsificazione di un atto, l’assenza di un elemento essenziale ma impercettibile nell’economia dell’atto stesso impedisce la configurabilità del falso nelle categorie di falso innocuo o grossolano, con la conseguenza che, in conformità del principio di offensività, la condotta risulta idonea a ledere il bene giuridico tutelato ed è dunque legittima la sanzione.


(Da filodiritto.com del 29.1.2014)