domenica 16 febbraio 2014

Difetti di progettazione: risarcimento entro 10 anni

Cass. Civ., sez. II, sent. 20.12.2013 n° 28575

La Corte di cassazione è intervenuta, con la pronuncia che si annota, sul dibattuto tema dell'applicazione della decadenza di cui all'art. 2226 c.c., secondo comma, all'ipotesi in cui l'oggetto della prestazione del professionista sia consistita in una prestazione di opera intellettuale.

Nel caso di specie era avvenuto che un architetto aveva richiesto l'emanazione di un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio cliente, il quale, tuttavia, si era opposto deducendo l'inadempimento del professionista ai propri obblighi contrattuali.

Il professionista, da parte sua, aveva però dedotto la decadenza del diritto di denunciare vizi da parte del cliente ai sensi del secondo comma dell'art. 2226 c.c., il quale così prevede: “Il committente deve, a pena di decadenza denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna”.

Il giudice di primo grado aveva rigettato tale eccezione del convenuto opposto; eccezione però successivamente accolta nel grado di appello.

Il cliente aveva dunque proposto ricorso per cassazione al fine di censurare la pronuncia della Corte d'appello sotto il profilo della falsa applicazione dell'art. 2226 c.c. al caso di specie.

La Corte, nell'esaminare la questione, ha ricordato come il tema dell'applicazione della predetta disposizione all'ipotesi del contratto d'opera intellettuale sia stato oggetto di una pronuncia delle Sezioni Unite, riferita, in particolare, alla fattispecie del professionista che abbia assunto l'obbligo di redigere un progetto o di svolgere l'attività di direzione di lavori.

Le Sezioni Unite, con pronuncia n. 15871/2005 avevano infatti chiarito che “Le disposizioni dell'art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 c.c., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 c.c.”.

Nella pronuncia di cui odiernamente si dà conto, la Corte ha dunque ribadito tale principio giurisprudenziale, in considerazione del fatto che le obbligazioni svolte, nel caso di specie, dal professionista, risultavano esattamente analoghe a quelle oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite.


(Da Altalex del 15.2.2014. Nota di Alessandro Ferretti)