martedì 4 febbraio 2014

On line video con disabile offeso, Google incolpevole

Confermata la decisione ‘liberatoria’ per tre rappresentanti della famosa società. Nota la triste vicenda, ciò che conta è la considerazione del ruolo di ‘Google’, titolare di un contenitore virtuale dove gli internauti possono liberamente caricare i propri filmati, assumendosi la responsabilità per i relativi contenuti.

Cass. sez. III Pen., sent. n. 5107 del 3.2.2014 
‘Google’ libero da ogni responsabilità penale. Così, in maniera definitiva, la notissima società esce indenne da una assai triste vicenda, originata dalla ‘pubblicazione’, a novembre 2006, su ‘Google video’ di un filmato – poi prontamente rimosso – raffigurante alcuni stupidi ragazzi prendere in giro e offendere un loro coetaneo affetto dalla sindrome di Down (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 5107/14, depositata oggi).
Alla fine di una lunga battaglia giudiziaria, David Carl Drummond (in qualità di amministratore delegato di Google Italy s.r.l.), Peter Andrew Fleisher (responsabile della policy sulla privacy di Google Inc.) e George De Los Reyes (amministratore delegato di Google Italy s.r.l.) sono assolti definitivamente dall’accusa di aver violato la normativa in materia di “trattamento dei dati personali”.
Decisiva la considerazione che la posizione di Google è quella di mero ‘Internet host provider’, ossia di ‘piattaforma’ su cui gli ‘internauti’ possono caricare i loro video, video dei cui contenuti proprio gli ‘internauti’ sono esclusivi responsabili.
Video online. Oramai nota la vicenda, assai triste, come detto, e così riassumibile: un video, raffigurante «un soggetto affetto da sindrome di Down, ingiuriato e preso in giro dai suoi compagni, proprio in relazione alla sua particolare sindrome», viene «caricato su ‘Google video’»; pochi giorni dopo alcuni ‘internauti’ – dotati di umanità, molto più dei ragazzi ‘autori’ e ‘protagonisti’ del video... –  segnalano la «presenza» del filmato sul sito, chiedendone la «rimozione», richiesta, questa, poi ufficializzata dalla Polizia postale; infine, in tempi rapidissimi, «il video» viene «rimosso dal provider».
Facili da immaginare, però, gli strascichi, sia a livello di ‘approfondimento’ da parte dei media, sia a livello di querelle giudiziaria... Su quest’ultimo fronte, in particolare, ‘Google’ – già nel mirino dell’opinione pubblica – finisce sotto accusa per violazione della normativa sulla privacy.
Ma, a sorpresa, la condanna, decisa in Tribunale, viene ribaltata in Corte d’appello, laddove i tre esponenti di ‘Google’ vengono liberati da ogni accusa.
Contenitore. Ebbene, la visione adottata in Appello viene confermata e ‘sigillata’ anche dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali ritengono non fondate le obiezioni proposte dal Procuratore Generale della Repubblica e finalizzate a sostenere la «responsabilità penale» di ‘Google’.
Decisiva la considerazione, assai tecnica, che l’attività di ‘Internet hosting provider’, quella cioè fornita da ‘Google’, si concretizza in «un servizio consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio», ossia un ‘internauta’, e che, di conseguenza, non si può prevedere «un obbligo generale di sorveglianza dei dati immessi da terzi sul sito» né un «obbligo di informare il soggetto che ha immesso i dati dell’esistenza e della necessità di fare applicazione della normativa relativa al trattamento dei dati stessi». Tutto ciò soprattutto perché «il gestore del servizio di hosting non ha alcun controllo sui dati memorizzati, né contribuisce in alcun modo alla loro scelta, alla loro ricerca o alla formazione del file che li contiene, essendo tali dati interamente ascrivibili all’utente destinatario del servizio che li carica sulla piattaforma messa a sua disposizione».
Tale ottica si attaglia perfettamente alla vicenda in esame, perché, evidenziano i giudici, la «posizione di ‘Google’» è quella di «mero ‘Internet host provider’, soggetto che si limita a fornire una piattaforma sulla quale gli utenti possono liberamente caricare i loro video» e «del cui contenuto essi restano gli esclusivi responsabili».

(Da dirittoegiustizia.it del 3.2.2014)