lunedì 24 febbraio 2014

CANCELLERIE APERTE ALMENO 5 ORE AL GIORNO

Il Consiglio di Stato consacra definitivamente
la battaglia del foro di Roma avviata sin dal 2011

La battaglia dell’Ordine degli avvocati di Roma avviata nel 2011 a tutela dell'avvocatura italiana, dopo un iter giudiziario tormentato, è giunta finalmente al capolinea. Il Consiglio di Stato (cfr. post precedente, NdAGANews) ha affermato definitivamente, accogliendo nel merito il ricorso dell'Ordine capitolino, la tesi della inderogabilità dell'orario di apertura delle cancellerie per cinque ore giornaliere, annullando l'ordinanza del Tribunale di Roma che il 20 settembre 2012 aveva disposto che le cancellerie civili degli uffici in viale Giulio Cesare e via Lepanto restassero aperte solo tre ore. “La portata della sentenza – dice Antonino Galletti consigliere tesoriere Coa di Roma e autore dei primi ricorsi che hanno dato l'avvio al contenzioso sul tema - è dirompente e sarà utile a tutta l'avvocatura italiana che saprà prendere spunto e esempio dal nostro contenzioso per trarne giovamento in ogni sede giudiziaria”. Nel dettaglio, il Supremo Collegio di Giustizia Amministrativa, Sezione Quarta, nella sentenza n. 798/2014 depositata il 20.2.2014, ha affermato che "la questione giuridica posta all’attenzione della Sezione dalla instaurata controversia trova, quanto alla sua soluzione , un preciso riferimento normativo nella puntuale diposizione recata dall’art.162, 1° comma della legge 23 ottobre 1962 n.1196( “ ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi”) che così prevede: “ le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali , secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari , sentiti i capi delle cancellerie e delle segreterie interessate”. Stante l’inequivoco tenore letterale della predetta norma, ai capi degli uffici giudiziari spetta il potere regolamentare di stabilire l’orario di apertura al pubblico delle cancellerie e segreterie, ma sempre nell’osservanza del limite della durata dell’orario di apertura di cinque ore giornaliere, come previsto dal citato art.162. “Quella testé riportata – dice Galletti - è una norma tassativa che se da un lato rimette alla discrezionalità del Dirigente il potere di articolare l’orario in questione nel senso di poter variamente fissare l’ora di inizio dell’apertura al pubblico , dall’altro lato vieta di ridurre la durata oraria in cui le cancellerie e segreterie devono essere aperte al pubblico (non meno di cinque ore nei giorni feriali)”. In altri termini, la previsione legislativa in rassegna ha un contenuto assolutamente vincolante, tale da non lasciare alcun margine di discrezionalità in ordine ad una opzione di durata oraria giornaliera di apertura al pubblico degli uffici giudiziari diversa da quella fissata direttamente ed inequivocabilmente dal legislatore nazionale a mezzo di un previsione con una valenza uniforme per tutte le cancellerie e segreterie giudiziarie presenti sull’intero territorio italiano. D’altra parte il regime giuridico di rango legislativo applicabile all’orario di apertura degli uffici in questione si pone in linea con la regola della riserva di legge prevista in materia dall’art.97 Cost. (“ i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”) e, com’è noto, il principio di riserva di legge impone da un lato che la disciplina di una certa materia sia demandata alla fonte legislativa e dall’altro lato che fonti “ normative” diverse non possono intervenire sugli oggetti riservati alla legge."

Luigi Berliri (da Mondoprofessionisti del 24.2.2014)