mercoledì 19 febbraio 2014

Cartella nulla se notificata a società cancellata

Cass. Civ., sez. VI-T, ord. 17.12.2013 n° 28187

La Corte di Cassazione affronta nuovamente la problematica afferente gli effetti della cancellazione di una società dal Registro delle Imprese, in particolare sulla titolarità (o meno) dell’ex liquidatore a presentare ricorso innanzi alla Commissione Tributaria avverso un atto impositivo notificato.

I giudici ermellini hanno dunque osservato che, laddove al contribuente venga notificato “un provvedimento in astratto pregiudizievole, in proprio o in qualità di legale rappresentante di un ente ormai inesistente, […] non può essere denegato” all’interessato il proprio potere di opposizione, “in virtù del principio costituzionale del diritto alla difesa”.

I fatti del processo

Il contenzioso in parola traeva origine dal ricorso per cassazione presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.R. della Lombardia, n° 42/27/10, con la quale veniva accolto l’appello della società contribuente (già cancellata dal Registro delle Imprese sin dall’inizio del contenzioso tributario): quest’ultima eccepiva difatti che il debito tributario (Ires ed Irap, anno di imposta 2004), specificato nella cartella di pagamento opposta, fosse già stato estinto.

La decisione della S.C.

Preliminarmente, i giudici di Piazza Cavour, hanno rilevato che il ricorso introduttivo (presentato alla Commissione Tributaria Provinciale) non poteva essere legittimamente proposto dal medesimo contribuente (“unicamente sotto il profilo dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione fiscale mediante il pagamento delle imposte”), poiché la società risultava cancellata dal Registro delle Imprese in data 30.11.2005, dunque quest’ultima rappresentava un soggetto giuridicamente inesistente[1] anche sotto l’aspetto processuale (la cartella di pagamento era stata notificata nel 2008, dopo tre anni dalla cancellazione)[2].

A ben vedere, proseguivano i giudici nella loro motivazione, le sentenze di primo e secondo grado erano viziate ab origine da c.d. nullità assoluta (rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio) per carenza di legittimazione attiva, giacché, ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c.,[3] l’effetto estintivo in esame determina il venir meno del potere di rappresentanza dell’ente in capo al medesimo liquidatore[4].

Tuttavia (ed è questa la conclusione più significativa a cui è approdata la S.C. nella fattispecie in questione) deve essere dichiarata nulla la cartella di pagamento notificata alla società estinta[5], (viene pertanto esclusa l’ipotesi di inammissibilità del ricorso), atteso che - in forza del principio costituzionale del diritto di difesa, art. 24 Cost. - non può essere disconosciuto al contribuente (in proprio o in qualità di ex rappresentante di una società cancellata) la possibilità di esercitare il potere di opposizione contro un determinato atto impositivo, sebbene pregiudizievole soltanto in linea “astratta”.


(Da Altalex del 19.2.2014. Nota di Federico Marrucci)

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[1] Cancellazione della società dal registro delle imprese: conseguenze nel processo tributario (di Laura Ambrosi e Antonio Iorio), “Corriere Tributario”, n. 25/2012.

[2] cfr. Cass., SS.UU., sentenza °.6070/2013.

[3] Il novellato art. 2495 c.c. prevede che “ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”. In altri termini, tale circostanza produce la perdita della personalità o soggettività giuridica della società, venendo meno, da quel momento, tutti i diritti e doveri in capo alla stessa, a prescindere dall’eventuale esistenza di rapporti non definiti.

[4] cfr. Cass., SS. UU., sentenza n. 4060/2010, Cass., Ordinanza n. 22863/2011.

[5] Orbene, il ricorso introduttivo potrà essere accolto solamente sotto tale profilo di nullità, a nulla rilevando l’eccezione di avvenuto pagamento del debito fiscale (avanzato dall’Amministrazione finanziaria).
Ad ogni buon conto, sempre in materia di riflessi giuridici derivanti dalla cancellazione della società, una recente decisione della C.T.R. della Lombardia, n. 152/38/2013 ha stabilito che è nulla l’iscrizione a ruolo per i debiti della società effettuata dopo tale momento. La pronuncia è in linea con precedenti decisioni della stessa Commissione: dopo l’estinzione della società sono illegittimi anche gli atti notificati all’ultima legale rappresentante della medesima società, in quanto per quest’ultima non esiste una successione a titolo universale o particolare nei confronti dei soci, e tanto meno degli ex amministratori e degli ex liquidatori (n. 15/06/2011).