giovedì 25 luglio 2013

Testimonianza de relato nulla se priva di elementi di riscontro

Trib. Reggio Emilia, sent. 4.7.2013 n° 1160



La deposizione de relato ex parte in mancanza di altri elementi di riscontro ha  valenza probatoria nulla.

La domanda riconvenzionale è ammissibile esclusivamente nel caso in cui essa dipenda dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione (collegamento oggettivo con la domanda principale).

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente non può citare direttamente il terzo, ma deve domandare l’autorizzazione al giudice con lo stesso atto introduttivo, analogicamente all’art. 269 comma 2 c.p.c., limitandosi a citare il solo ricorrente in via monitoria.

Il fatto oggetto della sentenza. Una società chiede ed ottiene decreto ingiuntivo per l’importo pari al corrispettivo di una presunta vendita.

Essa deduceva che:

era stata incaricata da un’altra società di ristrutturare un fabbricato a Londra di proprietà di un terzo;

tale società si era impegnata a riportare in Italia, tramite un vettore di sua fiducia, gli attrezzi utilizzati per il lavoro di ristrutturazione;

essendo detti attrezzi stati smarriti durante il trasporto, le parti si erano successivamente accordate nel senso che la società committente li avrebbe acquistati per poi rivalersi nei confronti del vettore.

La società ingiunta proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo:

in rito l’improponibilità della domanda monitoria, la quale essendo riconducibile alla materia della subfornitura, non era stata preceduta dal tentativo di conciliazione, previsto dall’articolo 10 L. n. 192/1998. Tale eccezione è stata ritenuta manifestamente infondata per i motivi compiutamente articolati nella sentenza alla quale, per questa parte si rinvia.

nel merito, l’infondatezza della domanda, in quanto il contratto di vendita.

La società opponente chiamava direttamente in giudizio anche il vettore, al fine di domandarne la condanna al risarcimento dei danni derivanti dallo smarrimento di propri beni anch’essi oggetto di trasporto ed al fine di essere garantita nella malaugurata ipotesi di rigetto dell’opposizione.

La sentenza è alquanto interessante, poiché ribadisce alcuni principi giurisprudenziali particolarmente importanti in tema di testimonianza de relato ex parte, di domanda riconvenzionale e di chiamata del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Sul primo aspetto (testimonianza de relato ex parte), infatti, è stato evidenziato come tale testimonianza, in mancanza di altri elementi a riscontro, ha una valenza probatoria “sostanzialmente nulla”. Ciò in quanto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte  <<in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, cosicche’ la rilevanza del loro assunto e’ sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell’accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri testi, quelli de relato in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perche’ indiretta, ma, ciononostante, puo’ assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilita’>> (si veda per tutte Cassazione civile n. 313/2011, citata nella sentenza in commento).

Sulla base di tale assunto, il Tribunale conclude nel senso che non sussiste la prova dell’avvenuta vendita degli attrezzi smarriti.

Nella sentenza, inoltre, vengono dichiarate inammissibili le domande risarcitorie proposte dall’opponente nei confronti del vettore.

L’ammissibilità viene fondata su due ordini di ragioni:

la domanda è stata ritenuta inammissibile sulla scorta dell’art. 36 c.p.c., poichè la riconvenzionale, per essere ammissibile, deve dipendere “dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione”; cosa che viene esclusa nel caso de quo, considerato che nessun collegamento oggettivo lega le domande principali e riconvenzionali.

L’opponente, peraltro, ha direttamente chiamato in giudizio il terzo vettore, ignorando che, da lungo tempo la Corte di Cassazione ha chiarito con orientamento consolidato ed incontestato come l’opponente, essendo convenuto in senso sostanziale, non può citare il terzo direttamente, ma deve domandare con lo stesso atto introduttivo l’autorizzazione al Giudice per la sua chiamata, analogicamente all’art. 269 comma 2 c.p.c., limitandosi a citare il solo ricorrente in via monitoria, non potendo le parti originarie essere altri che ingiungente ed ingiunto, e dovendo poi il Giudice autorizzare la chiamata nel corso della prima udienza, a pena di nullità della chiamata diretta del terzo.


(Da Altalex del 25.7.2013. Nota di Elena Salemi)