lunedì 22 luglio 2013

Filtro in Cassazione incompatibile con art. 6 convenzione diritti dell'uomo

                            De Tilla (Anai): serve solo

a stroncare processi non a fare giustizia


Sono stati presentati numerosi ricorsi alla Corte dei diritti dell’uomo per violazione dell’art. 6 paragrafo 1 e dell’art. 13 della Convenzione Europea in conseguenza del denegato accesso alla Corte di Cassazione. L'Associazione nazionale avvocati italiani ribadisce che il diritto di adire la Corte è, nell’ordinamento italiano, un diritto costituzionalmente garantito dall’art. 111 comma 7 della Costituzione. “I giudici di legittimità – ha dichiarato il presidente Anai Maurizio De Tilla - hanno dato una interpretazione eccessivamente formalistica della legalità ordinaria, impedendo l’esame della fondatezza o meno dei ricorsi ed introducendo abusivamente criteri di ammissibilità estranei alla legge, ma anche di impossibile soddisfazione. Le sentenze della Corte Suprema, in più occasioni, hanno surrettiziamente ampliato l’ambito di inammissibilità introducendo criteri imprevedibili, artificiosi ed inutili rispetto al fine della tutela prevista dalla legge, quali sono il criterio di “autosufficienza” e l’abrogato quesito di diritto. Il rigetto dei ricorsi è stato spesso motivato con affermazioni irragionevoli e contraddittorie. Nei ricorsi presentati innanzi alla Corte dei diritti dell’uomo si è denunciato che le decisioni in merito della Corte Suprema si sono poste fuori dalle esigenze di chiarezza e di coerenza delle regole: le condizioni di ammissibilità e le formalità procedurali in sede di impugnazione sono compatibili con l’art. 6 della Convenzione Europea solo se volte a realizzare una buona amministrazione della giustizia (e non a stroncare i processi), soprattutto sotto il profilo della certezza del diritto. Le limitazioni devono essere congrue e proporzionali rispetto allo scopo perseguito (vedi decisioni Faltejsek c. Rep. Ceca, 15 agosto 2008; Asikis e altri c. Grecia, 22 giugno 2000)”. Con il filtro in Cassazione, secondo Anai, vengono lesi i diritti dei cittadini con violazione dell’art. 111 comma 7 della Costituzione e, per quanto dedotto innanzi alla Corte dei diritti dell’uomo, dell’art. 6 della Convenzione Europea, recepita nel Trattato di Lisbona.


(Da Mondoprofessionisti del 22.7.2013)