venerdì 10 maggio 2013

Violento per futili motivi, lecito licenziarlo

Licenziamento: è lecito, anche senza preavviso, nei confronti del dipendente che diviene violento per futili motivi.
Così ha deciso la Sezione Lavoro della Corte di cassazione, pronunciandosi, con sentenza n. 10814 dell’8 maggio 2013, sul ricorso proposto dal dipendente di una società licenziato senza preavviso da quest’ultima.
Nella fattispecie, il licenziamento conseguiva ad un episodio increscioso che, a detta dell’azienda, ne aveva minato irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l’azienda stessa: il dipendente, infatti, durante un acceso diverbio con una collega, le aveva lanciato addosso con violenza un carrello porta vivande.
Nel proporre ricorso in cassazione, il lavoratore, oltre alla mancanza sotto il profilo soggettivo, di un animus laedendi, denunciava l’illegittimità dell’iter procedimentale che aveva condotto all’irrogazione del licenziamento senza preavviso. “La società datrice di lavoro, infatti, - si legge nel ricorso - violando i principi in tema di necessario esperimento del procedimento disciplinare ed in violazione del diritto di difesa, garantito anche dall’art. 24 della Costituzione, ha omesso di deferire il dipendente alla commissione di disciplina, privando, così, il dipendente stesso della possibilità di un’effettiva difesa”.
La Suprema Corte, confermando in sostanza quanto precedentemente sostenuto nei precedenti gradi di giudizio, ha ritenuto il licenziamento senza preavviso legittimo, data la futilità dei motivi che avevano spinto i due colleghi al diverbio.
Dunque, si è infranto irrimediabilmente il vincolo fiduciario azienda-dipendente, e tale rottura ha reso lecito il licenziamento senza preavviso. A nulla è valso sostenere che non si sarebbe trattato di un comportamento aggressivo, ma, semmai, di una condotta offensiva che non è riconducibile alla fattispecie collettiva in relazione alla quale non è consentita la risoluzione del rapporto.
Inoltre, il giudizio di proporzionalità della sanzione, rispetto all’addebito contestato, è un giudizio di fatto che è riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione ove sia stato, così come è avvenuto nella fattispecie, congruamente ed adeguatamente motivato.

Biancamaria Consales (da diritto.it del 10.5.2013)