domenica 19 maggio 2013

Negato a collega rinvio per parto, sentenza nulla

Sentenza nulla se non è stata rinviata l’udienza come chiedeva l’avvocato che ha partorito da poco: legittimo l’impedimento del difensore che ha dato alla luce un bimbo solo qualche settimana prima: “pesa” il protocollo che rimanda al dlgs 151/01.
La maternità è un valore da tutelare anche fra gli avvocati. È legittimo l’impedimento evidenziato dall’unico difensore di fiducia dell’imputato laddove il certificato osserva che la donna esercente la professione forense ha dato alla luce un bambino solo venticinque giorni prima dell’udienza preliminare che si chiede di spostare. Così se il Gup respinge l’istanza e il processo arriva a sentenza, la condanna inflitta all’imputato è nulla per violazione del diritto di difesa e la causa deve cominciare da capo. È quanto emerge dalla sentenza 404/13, pubblicata dalla prima sezione penale della Corte d’appello di Firenze (alla vicenda si è interessata la consigliera di parità della Regione Toscana, Chiara Mazzeo, a sua volta avvocato).
Senza complicazioni
Scampa almeno per ora alla condanna il ladruncolo condannato con il beneficio della condizionale ma con la prospettiva di pagare i danni alla parte civile. Il punto è che il Gup non “snobba” soltanto il certificato medico, ma anche il protocollo d’intesa a tutela delle pari opportunità e della maternità siglato fra il Tribunale e il consiglio locale dell’Ordine degli avvocati. Il giudice non concede il rinvio dell’udienza perché il documento sottoscritto dall’ostetrica non attesta un impedimento assoluto a comparire del difensore: in effetti il certificato non parla di complicazioni post-parto né di altre situazioni che impedirebbero la presenza in aula l’avvocato che ha partorito da poco. L’udienza preliminare risulta celebrata con un difensore nominato ex articolo 97, comma quarto, Cpp. In seguito il Tribunale ritiene insindacabile il rifiuto opposto dal Gup all’istanza dell’avvocato di fiducia del ladruncolo. Ma in realtà il legittimo impedimento c’era perché la professionista deve badare a un neonato sotto il mese di vita e il protocollo siglato fra il Tribunale e l’Ordine forense rimanda al d.lgs 151/01: l’articolo 16 proibisce di adibire al lavoro la donna durante i tre mesi dopo il parto, onerando l’interessata di presentare entro trenta giorni da detto parto il certificato di nascita del figlio. Risultato: si configura una nullità a regime intermedio ex articolo 180 Cpp, tempestivamente eccepita e non sanata, circostanza che finisce per travolgere l’intera sentenza. Gli atti tornano al Tribunale.

Dario Ferrara (da cassazione.net)