lunedì 20 maggio 2013

Garantita indipendenza professione di avvocato

Incompatibile con l’iscrizione all’albo degli avvocati
il dipendente pubblico anche se è a part time

La nuova legge professionale (n. 247/2012) prevede la incompatibilità tra impiego pubblico e professione forense e, segnatamente, all’art. 18  lett. d.l. estende l’incompatibilità a qualsiasi attività di lavoro subordinato anche  se con orario di lavoro limitato.
Sul tema si era già pronunciata la Corte Costituzionale, con la sentenza 390/2006, che aveva rilevato che il divieto del part time ripristinato dalla legge n. 339/2003 è coerente con la caratteristica peculiare della professione forense.
Oggi, con la sentenza n. 11833/2013 (depositata il 16 maggio, NdAGANews), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato di dover escludere una abrogazione tacita delle disposizioni della legge n. 339/2003 per effetto delle liberalizzazioni (D.L. 138/2011 convertito dalla legge 148/2011).
Il problema è, quindi, chiuso con la odierna sentenza e – si ripete – con la nuova legge professionale.
Resta, comunque, aperta la possibilità per il dipendente pubblico di svolgere la pratica forense. E resta sempre in piedi il problema se i Consigli degli ordini effettuano o meno un rigoroso controllo sulle incompatibilità.

Comunicato stampa ANAI del 17.5.2013