giovedì 2 maggio 2013

Opposizione a d.i., la fattura non prova il credito

Per la riscossione del pagamento è necessario
dimostrare che la merce è conforme alle richieste

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la fattura non è prova del credito. Infatti, per la riscossione del pagamento è necessario dimostrare che la merce fosse conforme alle richieste e che sia stata accettata dal debitore.
È quanto affermato dal Tribunale di Bari che, con la sentenza n. 455 del 7 febbraio 2013, ha respinto il ricorso di una ditta individuale che aveva ottenuto, grazie a una fattura, un decreto ingiuntivo per il pagamento di 4mila tovagliette.
Ma in sede di opposizione il debitore aveva fatto annullare l'ingiunzione di pagamento in quanto la fattura era un titolo insufficiente a provare il debito.
La decisione del giudice di pace è stata ora confermata dal Tribunale. In particolare il giudice ha chiarito che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
Non solo. Ad avviso della Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento; eguale criterio di riparto, tuttavia, è applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.: in tal caso restano invertiti i moli delle parti in lite, sicché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'inesistenza o l'inesattezza della prestazione (per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare la regolarità di quest'ultima.

Debora Alberici (da cassazione.net)