martedì 14 maggio 2013

Modifica tabelle millesimali, basta la maggioranza qualificata

Per modificare le tabelle millesimali basta la maggioranza qualificata e non serve più l'unanimità.
Vale la stessa regola applicata al regolamento condominiale: la riforma che entrerà in vigore a giugno recepisce il nuovo orientamento di legittimità Basta un numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti all'assemblea condominiale, che esprima almeno metà del valore dell'edificio, per modificare le tabelle millesimali: deve infatti valere la stessa regola applicata al regolamento condominiale, laddove le prime sono allegate al secondo. Non c'è insomma alcun motivo per dubitare del nuovo orientamento affermato dalla Cassazione: l'indirizzo interpretativo innovativo, infatti, risulta recepito dalla riforma del condominio che entrerà in vigore il 18 giugno prossimo. È quanto emerge dalla sentenza 11387/13, pubblicata il 13 maggio dalla seconda sezione civile della Cassazione.
Nessun negozio
Accolto il ricorso del condominio contro il proprietario esclusivo, destinatario del decreto ingiuntivo, che lamentava un illegittimo e sproporzionato aumento degli oneri a suo carico. Sbaglia la Corte d'appello a dichiarare nulla la delibera dell'assemblea che modificava le quote millesimali dell'immobile di proprietà del condomino "recalcitrante a pagare: è legittima la modifica dei criteri legali-convenzionali della ripartizione delle spese che hanno portato a un aumento dei costi a carico del singolo proprietario esclusivo. L'errore del giudice distrettuale sta nel non considerare l'arresto delle Sezioni unite civili che riconsidera la questione delle tabelle: non convince la tesi secondo cui l'approvazione costituirebbe un atto negoziale (sentenza 18477/10). In effetti la decisione dell'assemblea non incide sul diritto di proprietà di ciascun condomino sull'unità immobiliare, ma riguarda soltanto il valore della proprietà di ognuno in proporzione all'intero edificio. Non può dimenticarsi, inoltre, che per il regolamento di condominio la maggioranza richiesta è quella qualificata di cui al secondo comma dell'articolo 1136 Cc: non c'è ragione di discostarsi dalla stesso criterio, specie se la giustificazione risulta essere che l'allegazione appare soltanto formale.
Individuo e collettività
Va detto, fra l'altro, che la legge 220/12 ha recepito in sostanza il nuovo orientamento indicato dal massimo consesso nomofilattico: la riforma, infatti, indica l'unanimità come criterio generale ma specifica che la modifica delle tabelle può avvenire anche nell'interesse di un solo condomino e con un numero di voti che rappresenti la maggioranza qualificata ex articolo 1136, secondo comma, Cc. La parola passa al giudice del rinvio.

Dario Ferrara (da cassazione.net)