lunedì 11 aprile 2011

Non risponde del sinistro il proprietario dell’auto parcheggiata in divieto di sosta

Tribunale Rieti, ordinanza 1.3.2011

La violazione commessa dal conducente di un’autovettura parcheggiata in divieto di sosta non si pone in rapporto di causalità con l’evento-morte conseguente al sinistro stradale. E’ quanto ha stabilito il GIP presso il Tribunale di Rieti, con l’ordinanza 1° marzo 2011, con la quale ha escluso la responsabilità del proprietario dell’auto per la morte di un motociclista avvenuta a seguito dell’urto violento di quest’ultimo con il pneumatico anteriore sinistro del mezzo.
Come confermato dall’orientamento giurisprudenziale dominante, la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell’agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare.
Il giudice territoriale evidenzia come, in tema di delitti colposi, ai fini dell’elemento soggettivo, per potere formalizzare l’addebito non sia sufficiente verificare la violazione della regola cautelare, essendo necessario accertare che tale regola fosse diretta ad evitare proprio il tipo di evento dannoso verificatosi, altrimenti si avrebbe una responsabilità oggettiva. “Ne consegue che occorre verificare la cosiddetta «concretizzazione del rischio», che si pone sul versante oggettivo della colpevolezza, come la prevedibilità dell’evento dannoso si pone più specificamente sul versante soggettivo e la relativa valutazione deve prendere in considerazione l’evento in concreto verificatosi per accertare se questa conseguenza dell’agire rientrava tra gli eventi che la regola cautelare inosservata mirava a prevenire”.
Nella fattispecie, la norma cautelare violata (ovvero art. 150, d.p.r. 495/92) non aveva la finalità di impedire che i veicoli parcheggiati sull’area zebrata venissero urtati da altri veicoli, bensì quella di non sovraccaricare il margine della carreggiata e di evitare il possibile franamento della scarpata posta al lato della strada.
In conclusione, “La presenza della vettura si è posta in correlazione con l’evento morte soltanto da un punto di vista di causalità materiale, il che non è sufficiente a fondare una responsabilità per colpa in quanto a tal fine è necessario che l’evento verificatosi fosse concretizzazione dello specifico rischio che la norma cautelare violata mirava a prevenire”.

(Da Altalex del 4.4.2011. Nota di Simone Marani)