giovedì 7 aprile 2011

Messaggi in rete e diffamazione

Commette il reato di diffamazione aggravata colui il quale, inoltrando messaggi nella rete internet attraverso un gruppo di discussione, insulti il proprio antagonista definendolo "spammer" e diffondendo la notizia di sue precedenti condanne.
La circostanza che l'imputato si sia autoinvestito del compito di individuare, affrontare e segnalare con ogni sistema di diffusione, coloro che in rete lo raggiungono con messaggi pubblicitari non desiderati (c.d. "spam") non assume importanza scriminante; il diritto di critica non può, infatti, estendersi sino a consentire l'offesa e l'umiliazione pubblica dei propri avversari, neppure di coloro che siano stati sanzionati amministrativamente e penalmente per violazione delle regole del codice di riservatezza.

Avv. Emanuele Florindi (nota a sentenza 713/2010 Trib. Piacenza – da telediritto.it)