domenica 3 aprile 2011

I figli che chiedono di assumere il cognome paterno mantengono anche quello della madre

Fondamentale la parità fra i sessi e la condivisione delle responsabilità genitoriali

Parità fra i sessi e condivisione delle responsabilità genitoriali. Mantengono anche il cognome della madre, infatti, i ragazzi che, pur avendo chiesto di assumere quello del padre, hanno portato il primo per tanti anni.
È questo l'importante principio sancito dal Tribunale per i minorenni di Milano (relatore Gennaro Mastrangelo) che ha sancito il doppio cognome per tre ragazzi, riconosciuti dal padre molto tardi, e che avevano chiesto che il cognome materno fosse sostituito da quello del padre. I tre avevano spiegato al giudice che li aveva convocati, che il cambio del nome era dovuto al fatto che erano in tutto sette fratelli e che quindi volevano identificarsi tutti con lo stesso ceppo familiare.
Parità dei sessi. Ma il giudice non ha avallato questa tesi sottolineando la parità fra i sessi e, soprattutto, la necessaria condivisione delle responsabilità genitoriali. Infatti, si legge in un passaggio chiave della sentenza, "le relazioni generative cosiddette di fatto sono spesso caratterizzate da poca stabilità e talvolta anche dalla mancanza di convivenza tra genitori per cui l'attribuzione di entrambi i cognomi consentirebbe al minori di identificarsi con ambedue i rami familiari, l'uno e l'altro degni di pari considerazione legislativa, come accade del resto in altri Stati".
Insomma, conclude il Relatore, "ritenuto immanente il principio di parità tra uomo e donna e quello di pari responsabilità nei compiti genitoriali, costituzionalmente dubbia la regola della cognomizzazione patrilineare nella filiazione legittima, non dirimente la dichiarata volontà dei genitori nella scelta del cognome da attribuire ai figli naturali, auspicabile ed in linea con la novella della L. 54/2006 la necessità che il minore si riconosca ed abbia rapporti con entrambi i rami familiari - e ciò al precipuo fine di fornirgli uno strumento ulteriore nella acquisizione di una identità personale quanto più piena possibile, di cui il diritto al nome rappresenta l'elemento socialmente più evidente - il Collegio conclusivamente ritiene che A., P. e P. debbano conservare il cognome della madre cui va aggiunto quello paterno".

Debora Alberici (da cassazione.net)