venerdì 1 aprile 2011

La prescrizione non fa sciopero

 Rinvio dell’udienza per il concomitante sciopero di avvocati e magistrati:
non sospende il decorso del termine di prescrizione del reato.

Con la sentenza n. 11559 del 23 marzo la Corte Suprema ha confermato che il rinvio dell’udienza a causa dell’astensione da parte del difensore e del giudice non sospende il termine di prescrizione.
Il caso. Nell’aprile 2010 la Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado che condannava un imputato a un anno e sei mesi di reclusione e a € 3.500 di multa per il reato di ricettazione di beni di provenienza furtiva, ribaltando la tesi difensiva dell’intervenuta prescrizione decennale del reato di ricettazione. Il rinvio dell’udienza per il concomitante sciopero degli avvocati e dei magistrati avrebbe infatti dovuto sospendere il decorso del termine di prescrizione del reato. Ma la Cassazione non ci sta e ribalta l’orientamento delle Sezioni Unite.
Prescrizione non sospesa. Quando vi è concomitanza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile al difensore e l’altro al giudice, la predominante valenza di quest’ultima preclude l’operatività dell’art. 159 c.p.

(Da avvocati.it del 29.3.2011)