mercoledì 27 aprile 2011

Chi ha superato il periodo di comporto non può essere messo in aspettativa non retribuita

Impossibile per il datore modificare le condizioni del contratto
Ma il danno non è automatico

Troppe assenze dal servizio: scatta l'aspettativa non retributiva. Errore, anzi orrore. Il datore non può modificare unilateralmente le condizioni del rapporto di lavoro, a prescindere dal fatto che determinate assenze del lavoratore possano o meno essere computate ai fini del superamento del periodo di comporto. È quanto emerge da una sentenza emessa il 26 aprile dalla sezione lavoro della Cassazione.
Consenso necessario
Accolto, nella specie, il ricorso del dipendente. A undici mesi di distanza dalla data del rientro al lavoro dopo una lunga assenza l'impiegato si vede notificare il superamento del periodo di comporto e l'invito a presentare richiesta di aspettativa. In mancanza della domanda il datore lo sospende comunque dallo stipendio per quasi quattro mesi. Non conta che vi fosse contrasto fra datore e dipendente sulla natura di determinate assenze e, dunque, sulla relativa rilevanza ai fini del periodo di comporto. Le condizioni del contratto di lavoro non possono essere modificate unilateralmente da una parte: compie dunque un atto illegittimo il datore che sospende l'obbligazione retributiva. Tanto più che, nella specie, una norma del contratto collettivo dispone che l'aspettativa non retribuita può avere luogo soltanto con il consenso dell'interessato.
Onere della prova
Se la questione sarà definitivamente risolta solo dal giudice del rinvio, per ora di certo c'è che il dipendente non ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale. Come nel caso del demansionamento, infatti, il mero inadempimento da parte datore di per sé non basta a far scattare il ristoro: spetta a chi si proclama danneggiato provare il nesso di causalità fra l'inadempimento e la (eventuale) lesione e precisare quale tipo di pregiudizio egli ritenga di aver patito fra le molteplici forme esistenti.

Dario Ferrara (da cassazione.net)