lunedì 15 ottobre 2012

Sul controllo a distanza del lavoratore

Cass. Sez. Lavoro, Sent. 1.10.2012, n.16622

In una causa approdata alla Cassazione dopo due pronunce delle corti di merito confermative della legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore di call center, a cui, grazie al sistema informatico Blue’s 2002, era stato addebitato di avere effettuato 460 contatti telefonici di durata inferiore a 15 secondi e 136 telefonate personali, la Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore e ha rinviato la causa per la decisione sulla base dei principi di diritto di seguito enunciati.
La Cassazione ha compiuto un excursus sulla più recente giurisprudenza in materia di controllo a distanza del lavoratore, concludendo che: “L’effettività del divieto di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori richiede che anche per i cosiddetti controlli difensivi trovino applicazione le garanzie dell’articolo 4 secondo comma Statuto dei Lavoratori, e che, comunque, questi ultimi, così come le altre fattispecie di controllo ivi previste, non si traducano in forme surrettizie di controllo a distanza dell’attività lavorativa dei lavoratori.
Se per l’esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o produttivi, possono essere installati impianti ed apparecchiature di controllo che rilevino dati relativi anche alla attività lavorativa dei lavoratori, la previsione che siano osservate le garanzie procedurali di cui all’articolo 4, secondo comma, non consente che attraverso tali strumenti, sia pure adottati in esito alla concertazione con le r.s.a, si possa porre in essere, anche se quale conseguenza mediata, un controllo a distanza dei lavoratori che, giova ribadirlo, è vietato dall’articolo 4, comma 1”.
In definitiva, secondo la Cassazione: “il divieto di controlli a distanza ex articolo 4 della legge n.300 del 1970, implica dunque che i controlli difensivi posti in essere con il sistema informatico Blue’s 2002, ricadono nell’ambito dell’articolo 4, comma 2, della legge n.300 del 1970 e, fermo il rispetto delle garanzie procedurali previste, non possono impingere la sfera della prestazione lavorativa dei singoli lavoratori; qualora interferenze con quest’ultima vi siano, e non siano stati adottati dal datore di lavoro sistemi di filtraggio delle telefonate per non consentire, in ragione della previsione dell’articolo 4, comma 1, di risalire all’identità del lavoratore, i relativi dati non possono essere utilizzati per provare l’inadempimento contrattuale del lavoratore medesimo”.

(Da filodiritto.com del 13.10.2012)