lunedì 22 ottobre 2012

Opere interne senza aumento volume, non occorre permesso di costruire


Cass. Pen. sez. feriale, sent. 1.10.2012 n° 37713

E’ da escludersi che integri aumento volumetrico, il quale richiede il permesso di costruzione, ogni diversa distribuzione in vani, per numero e ampiezza, della identica superficie totale calpestabile di edifici esistenti, salvo il caso della realizzazione di "unità immobiliari" autonome.
E’ quanto stato precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1° ottobre 2012, n. 37713 in tema di redistribuzione degli spazi interni di edifici esistenti, evidenziando la non necessità del permesso di costruire nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia tali da comportare esclusivamente una diversa distribuzione degli spazi.
Nel caso di specie la Corte territoriale aveva confermato la condanna del Tribunale ordinario di condanna alla pena di cinque mesi di arresto e € 23.000 di ammenda a carico dell’imputato del rato di cui agli art. 44, c. 1, lett. b) e c) (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) per avere eseguito senza permesso di costruzione lavori sottoposti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. In particolare, secondo la Corte territoriale, la preesistenza dell’edificio – nel quale erano stati realizzati un bagno e una cucina, nel primo corpo di fabbrica, e sette stanze nel secondo – non esentava l’imputato dal permesso di costruire, in quanto gli interventi dovevano essere considerati di nuova costruzione.
Inoltre, viene fatta rilevare l’assenza del rilascio della necessaria autorizzazione paesaggistica, risultando del tutto irrilevante l’accertamento del concreto impatto negativo sul paesaggio, trattandosi di demolizione e successiva ricostruzione. Il ricorrente in cassazione costruisce la propria difesa sulla precisazione che le opere realizzate – vista anche la superficie utile rimasta inalterata – dovevano essere considerate come di manutenzione straordinaria nel restauro o risanamento conservativo o come ristrutturazione leggera, per la quale è sufficiente la sola denunzia di inizio lavori. Inoltre, insiste la difesa, non si è trattato di totale demolizione e ricostruzione del fabbricato, bensì di rifacimento dei vetusti solai,  non  essendo inoltre variate né la volumetria, né le superfici utili.
Gli Ermellini accolgono il ricorso presentato in quanto gli interventi realizzati dal ricorrente  si sono esauriti tutti all'interno dei fabbricati e le opere realizzate non hanno comportato alcun ampliamento del perimetro esterno dei manufatti, né la elevazione delle rispettive altezze.
Pur essendo vero, precisano i giudici del Palazzaccio, che gli orientamenti attuali della giurisprudenza hanno fissato il principio di diritto secondo il quale le opere interne, quando comportino aumento di unità immobiliari o modifiche di volumi, dei prospetti e delle superfici, nonché mutamento di destinazione d’uso necessitano di permesso di costruire, tuttavia nella fattispecie in esame non si trova alcuno degli elementi richiesti dalla giurisprudenza descritta.
Quanto al reato di cui all’art. 181 del Codice dei beni culturali, secondo la Corte di Cassazione non trova riscontro nel caso de quo, in quanto la condotta del ricorrente deve essere inserita in quelle penalmente irrilevanti in quanto inidonea, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici.
Da qui l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

(Da Altalex del 17.10.2012. Nota di Alessandro Ferretti)