venerdì 19 ottobre 2012

Copiare all’esame di Stato? Si può fare!

Cons. Stato, sez. VI, sent. 12.9.2012 n° 4834

Con la sentenza 12 settembre 2012, n. 4834 il Consiglio di Stato è intervenuto in materia di esami di stato, sorprendendo la platea degli operatori con una decisione apparentemente audace. In realtà, il ragionamento seguito dai giudici di Palazzo Spada appare frutto di una decisione ben motivata e, per certi aspetti, ben comprensibile. Il Supremo Collegio, infatti, pone l’accento sulla insufficienza  di motivazione che necessariamente doveva accompagnare l’esclusione di una studentessa dagli esami di stato per aver copiato durante la prova scritta.
L’esclusione dall’esame – come riportato nel verbale - era stata determinata dall’applicazione, da parte dei commissari d’esame, dell’art.  12 comma 5 dell’O.M. n. 41/2012, in quanto la ragazza era stata sorpresa a copiare da un telefono palmare cellulare. Nella sentenza di primo grado, con cui il TAR per la Campania aveva respinto il ricorso presentato dalla candidata, si legge tra l’altro l’affermazione dell’applicabilità agli esami di stato delle sanzioni previste per  i pubblici concorsi, in caso di violazione delle regole di svolgimento della prova, con particolare riguardo all’art. 13 del D.P.R. n. 323/1998, con il conseguente carattere vincolato del provvedimento assunto dalla Commissione d’esame, senza poter invocare alcuna carenza di istruttoria, in presenza di una situazione non contestata in fatto ed anche in assenza di puntuale annotazione nei verbali di formale avviso ai candidati, circa le conseguenze di condotte come quella sopra descritta. La ragazza propone ricorso al Consiglio di Stato proprio con riferimento al carattere non vincolante della sanzione in questione e, soprattutto, alla esigenza che la condotta sanzionabile non avesse trovato una più approfondita valutazione in rapporto alle circostanze di fatto ed all’intero curriculum scolastico della candidata.
E’ questo il passaggio che risulta essenziale ai fini della decisione assunta dai giudici del Consiglio di Stato. Infatti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.P.R. 23.07.1998, n. 323,  il superamento degli esami di stato costituisce attestazione delle competenze, conoscenze e capacità anche professionali conseguite,  tenuto conto dei cosiddetti crediti formativi, acquisiti nel corso degli studi. Secondo Palazzo Spada, il richiamo operato dal giudice di primo grado ad una norma riferita ai concorsi  per l’assunzione nei pubblici impieghi – dove si richiede in primo luogo  la necessaria condizione di parità tra concorrenti – non esclude che anche per gli esami di stato possa prevedersi la sanzione espulsiva per i candidati che incorrano in condotte fraudolente. Ciò tuttavia non esclude, come ben stabilito dall’art. 12, comma 5 dell’O.M. n. 41/2012, che la sanzione debba essere applicata motivatamente, non prescindendo dal contesto valutativo dell’intera personalità e del percorso scolastico dello studente, secondo i principi che regolando il c.d. esame di maturità, che è diretto ad accertare “le competenze e le conoscenze acquisite.. .in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato”.
Nel caso di specie – chiosano i giudici – non potevano ignorarsi il brillante curriculum scolastico della candidata né le particolari circostanze che caratterizzavano la contestazione – svolgimento di una delle tracce previste per la prova di italiano e solo al termine di questa prova inizio di un nuovo elaborato, con l’ausilio di un palmare, per lo stato d’ansia probabilmente riconducibile anche a problemi scolastici così come si può ricavare da una nota in cui si descrive il profilo della studentessa, rilasciata del dirigente scolastico a seguito della conclusione delle prove d’esame a cui la ragazza in ogni caso era stata ammessa con riserva dopo lo spiacevole episodio. Da qui l’accoglimento dell’appello da parte del Supremo Collegio che, in definitiva, tanta sorpresa non suscita visto il corretto ragionamento logico giuridico seguito dai consiglieri.

(Da Altalex del 19.10.2012. Nota di Alessandro Ferretti)