martedì 30 ottobre 2012

CONFERIMENTO RIFIUTI A GIARRE

Dall'Ufficio Stampa del Comune di Giarre riceviamo e tempestivamente pubblichiamo:

DIRAMATA ORDINANZA SINDACALE
PER DISCIPLINARE IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
Il sindaco di Giarre, Teresa Sodano, atteso che risulta opportuno disciplinare  il servizio della raccolta integrata dei rifiuti (“porta a porta”) stabilendo specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, nonché per il corretto utilizzo dei contenitori, ha emesso apposita ordinanza sindacale, la  n.91 del 29 ottobre 2012.
“In considerazione del fatto che, seppure lentamente, la situazione relativa alla raccolta dei rifiuti si sta normalizzando – commenta il sindaco Teresa Sodano – ho ritenuto necessario diramare l’ordinanza sindacale con la quale si disciplina il conferimento dei rifiuti (orari e modalità), stabilendo le sanzioni per i trasgressori. Questo provvedimento conferma il costante impegno dell’amministrazione comunale nella soluzione dei problemi derivanti dall’avvio della raccolta integrata dei rifiuti, auspicando da qui in avanti un miglioramento tangibile cosi da portare benefici all’intera collettività”.
Con l’ordinanza sindacale n.91, i cittadini dovranno conferire i rifiuti urbani e assimilati secondo il nuovo sistema “porta a porta” utilizzando i contenitori e i sacchetti dedicati;  inoltre provvederanno all’esposizione degli stessi fuori della porta d’ingresso delle rispettive abitazioni, prospiciente la pubblica via, nei giorni di raccolta, secondo il calendario distribuito dalla società d’ambito Joniambiente, dalle 20 del giorno antecedente la raccolta alle 6 del giorno di raccolta.
UMIDO: nei sacchetti colore lattice contenuti all’interno del contenitore in plastica di colore marrone;
CARTA E CARTONE: nel contenitore in plastica grigio con coperchio azzurro  (senza sacchetto);
PLASTICA:  nei sacchetti di colore giallo;
VETRO E LATTINE: nel contenitore in plastica grigio con coperchio verde (senza sacchetto);
SECCO RESIDUO /secco non riciclabile) in sacchetti generici della spesa o sacco nero
-         di ricollocare i contenitori all’interno degli stabili, dopo gli svuotamenti;
-         di conservare i contenitori delle varie funzioni all’interno dei condomini, dei fabbricati ovvero nelle aree private o di pertinenza degli edifici;
-         E’ fatto obbligo ai residenti e/o dimoranti in condomini composti da più di quattro appartamenti abitati, in funzione al fabbisogno complessivo, di individuare spazi e/o aree condominiali interne, al fine di poter collocare appositi e distinti (per tipologia) contenitori in cui conferire in modo differenziato;
-         E’ vietato a chiunque risieda all’interno del perimetro urbano il conferimento dei rifiuti di ogni tipo nei contenitori stradali dalle 6 alle 20, al fine di consentire la rimozione dei cassonetti stradali per Rsu e consentire l’ordinario svolgimento del nuovo sistema di raccolta “porta a porta”.
Tra i punti centrali dell’ordinanza sindacale si sottolinea che è vietato abbandonare sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati qualsiasi rifiuto, anche racchiuso in sacchetti o in recipienti; E’ necessario, esporre sacchetti o contenitori con all’interno i rifiuti su aree  pubbliche e private in giorni e in orari diversi da quelli stabilito dall’ordinanza e non conformi per tipologia per cui sono dedicati.
Nel caso in cui il conferimento dei rifiuti venisse effettuato in maniera difforme e, in violazione alle modalità previste nel servizio “porta a porta”, i medesimi saranno lasciati sul posto e dopo il passaggio degli operatori preposti alle apposite segnalazioni, il produttore avrà l’obbligo di ritiro immediato dei medesimi rifiuti dagli spazi pubblici o privati con l’obbligo del corretto conferimento nei giorni successivi. In caso di reiterate violazioni saranno applicate le previste sanzioni.

Capitolo sanzioni. Il mancato rispetto dell’ordinanza sindacale comporterà per le violazioni indicate, le sanzioni amministrative pecuniarie da 25 euro a 620 euro. Le violazioni dei divieti di abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti e nel suolo  oltre che l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, comportano, altresì l’applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni previste agli art.255 e 256 del D.Lgs 152/2006 e segnatamente:
-         sanzioni amministrativa e pecuniaria da 105 a 620 euro per chi abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee;
-         sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 155 euro se l’abbandono di rifiuti sl suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.
La violazione del divieto di cui all’art.192 commi 1 e 2 del D.Lgs 152/2006, ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi e ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, comporta l’applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti pene: arresto da 3 mesi a 1 anno o con l’ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
arresto da 6 mesi a 2 anni e con l’ammenda da 2.600,00 a 26,000,00 euro, se si tratta di rifiuti pericolosi.



US/MARIO PREVITERA