giovedì 18 ottobre 2012

Iva per cassa, nuovo regime da dicembre

Decreto Ministero Economia, testo 11.10.2012

Lo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è diretto a dare attuazione alle disposizioni che l’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, detta in materia di liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa.
Tali disposizioni, emanate in aderenza a quanto previsto dagli articoli 66 e 167-bis della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, hanno la finalità di non far anticipare il versamento dell’IVA al cedente di beni o prestatore di servizi nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente che sia a sua volta soggetto passivo di imposta.
In particolare, le novità introdotte sono le seguenti:
    Articolo 1: i soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro possono optare per la liquidazione dell’IVA per cassa. Per tali soggetti l’IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L’imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
    Articolo 2: sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa: a) le operazioni effettuate dai soggetti nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto; b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni; c) le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile; d) le operazioni di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
    Articolo 3: sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione: a) gli acquisti di beni o servizi assoggettati all’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile; b) gli acquisti intracomunitari di beni; c) le importazioni di beni; d) le estrazioni di beni dai depositi IVA.
    Articolo 4: per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa il cedente o prestatore è tenuto ad adempiere gli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
    Articolo 5: il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni acquistati o servizi ricevuti dal soggetto optante può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del d.P.R. n. 633 del 1972, solo a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento. Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge in capo al soggetto che ha esercitato l’opzione di cui all’articolo 1 nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.
    Articolo 6: l’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità individuate con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività. Si prevede, inoltre, che le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.
    Articolo 7: qualora il volume d’affari superi, nel corso dell’anno, la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante esca dal regime dell’IVA per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell’IVA a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.
    Articolo 8: le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012. Pertanto, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione di cui all’articolo 6 ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

(Da Altalex del 17.10.2012)