sabato 1 settembre 2012

Vendita non trascritta su richiesta, notaio non responsabile


Cass. Civ., sez. III, sent. 21.6.2012 n° 10297

Deve escludersi che al notaio possa addebitarsi una responsabilità per il danno subito dalle parti in conseguenza della mancata o tardiva trascrizione, qualora il comportamento del notaio sia stato da loro consentito ed anzi, sul piano del contratto di prestazione d'opera, imposto.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 21 giugno 2012, n. 10297.
Nella fattispecie, con contratto di compravendita ricevuto dal notaio in data 8.5.1998, l’acquirente comperava dal venditore un appartamento. Atteso che l’immobile, per pregio storico-ambientale, era soggetto al diritto di prelazione da parte del Ministero dei Beni Culturali, da esercitarsi nel termine di due mesi, i contraenti stabilivano di subordinare sospensivamente l’efficacia della vendita al verificarsi del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero, precisando che, trascorso il termine di due mesi senza che la prelazione fosse stata esercitata, il contratto di compravendita sarebbe stato trascritto. Il notaio, in base alla richiesta delle parti, aveva omesso di trascrivere l’atto. Trascorsi i previsti due mesi, i contraenti si ripresentarono dal notaio, presso il quale stipularono un atto ricognitivo del precedente – in sostanza, si prendeva atto dell’esito della condizione – e questo atto era trascritto il 19.8.1998. Senonché, nel frattempo, e precisamente il 9.5.1998 e il 24.7.1998, sull’immobile oggetto della compravendita erano sopravvenute alcune iscrizioni ipotecarie da parte di creditori del venditore.
L’acquirente, pertanto, conveniva in giudizio il notaio, addebitandogli la responsabilità di non avere proceduto alla trascrizione dell’atto dell’8.5.1998, come sarebbe stato suo obbligo di Legge, e chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla iscrizione della duplice ipoteca, ed il notaio, a propria volta, chiamava in garanzia la propria assicurazione.
Il tribunale, e in seguito la Corte d’Appello, rigettavano la domanda attrice, e la parte attrice promuoveva infine il giudizio di Cassazione.
La sentenza analizza la fattispecie della responsabilità del notaio sotto un duplice profilo, sia quello della responsabilità contrattuale, sia quello della responsabilità extra-contrattuale.
Relativamente a dette ipotesi di responsabilità, in entrambi i casi la Corte perviene all’identica conclusione della esclusione della responsabilità del notaio verso le parti.
La Corte afferma infatti che, ad escludere la responsabilità del notaio, valgono sia l’informazione fornita dal notaio alle parti circa le conseguenze negative della omissione, sia la considerazione che la richiesta dell’atto illecito, e cioè la richiesta dell’omissione della trascrizione, è stata effettuata dalle parte stesse e, pertanto, vi è “l’assorbente ragione che sono le parti stesse le responsabili del proprio danno”.
Relativamente alla illiceità dell’atto commesso da parte del notaio, e cioè la mancata trascrizione, prevista come obbligo esplicitamente gravante sul Pubblico Ufficiale, la Corte sostiene che la suddetta illiceità può bensì avere altre conseguenze, ma – come già esposto - non quella di generare un danno risarcibile alle parti che, informate delle conseguenze negative, hanno richiesto la commissione/omissione dell’atto.
Vi è da chiedersi, da parte dell’interprete, se questo principio, enunciato dalla Suprema Corte, sia estensibile anche ad altre categorie di professionisti, ad esempio in campo medico, per il caso che i pazienti, clienti, ecc., informati delle conseguenze, effettuino la richiesta ed ottengano dal professionista la commissione oppure la omissione di comportamenti espressamente contra legem.

(Da Altalex del 24.7.2012. Nota di Enrico Ancillotti)