lunedì 24 settembre 2012

Panni stesi ad asciugare, evitare sgocciolamento

In assenza di una servitù di stillicidio, acquisibile anche per usucapione o destinazione del padre di famiglia, attenzione a come stendere i panni all’aria aperta: occorre, infatti, evitare lo sgocciolamento sul terrazzo sottostante. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14547/2012.
Il caso. La proprietaria di un appartamento conveniva in giudizio la proprietaria dell’appartamento soprastante, a causa della sua cattiva abitudine di appendere la biancheria fresca di bucato fuori dalle finestre affacciate sul cortile interno e, soprattutto, sul terrazzo dell’attrice. I panni bagnati, infatti, sgocciolavano sul terrazzo di quest’ultima che lamentava perciò l’illegittima costituzione di una servitù di stillicidio. Il Tribunale di Brescia respingeva la domanda, ammettendo l’esistenza di una servitù di ‘sgocciolamento’ per destinazione del padre di famiglia, derivante dall’installazione ad opera del precedente proprietario dell’appartamento ‘di sopra’ dei supporti metallici su cui tendere il filo da bucato. Invece, la Corte d’Appello negava la sussistenza della servitù di stillicidio sul terrazzo di pertinenza della ricorrente.
Il giudizio di legittimità. La Cassazione, respingendo il ricorso della vicina del piano di sopra, qualifica l’azione proposta della vicina ‘di sotto’ come negatoria servitutis, diretta cioè ad ottenere la rimozione dei fatti posti in essere dal vicino che afferma così un diritto di natura reale sulla terrazza. Inoltre, proseguono gli Ermellini, per valutare l’esistenza di una simile servitù  occorre far riferimento al principio di apparenza, facendo riferimento a segni visibili dell’effettiva presenza del vincolo; in concreto, occorre valutare se i supporti metallici su cui tendere i fili da bucato siano considerabili obiettivamente destinati all’esercizio della medesima servitù. Ebbene, tali oggetti, nella valutazione della Corte territoriale confermata in sede di legittimità, non rivelano in maniera in equivoca l’esistenza del peso gravante sul fondo servente. Ne consegue che la proprietaria del balcone oggetto dello sgocciolamento, al momento dell’acquisto dell’appartamento, non poteva intendere con chiarezza che si volesse assoggettare il suo immobile alla servitù oggetto della controversia.

(Da avvocati.it del 24.9.2012)