mercoledì 5 settembre 2012

Ruba scatolette al supermercato, arresto non convalidato



Nel valutare il provvedimento adottato in flagranza il giudice deve
verificare anche la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto

Non deve essere arrestato il taccheggiatore colto sul fatto al supermarket. Nel decidere se convalidare o meno il provvedimento adottato in flagranza dalla polizia, che nel caso del tentato furto aggravato è facoltativo, il giudice deve tenere conto della pericolosità del soggetto, oltre che della gravità del fatto: è dunque necessario motivare sulla rilevanza in termini di allarme sociale rispetto alla condotta del ladruncolo, circostanza piuttosto improbabile laddove l'azione criminosa risulta essersi sviluppata secondo il tipico schema di comportamento del furto ai danni dei grandi magazzini. È quanto emerge dalla sentenza 25444/12, pubblicata dalla quinta sezione penale della Cassazione. Annullato senza rinvio l'arresto del balordo che ha rubato qualche barattolo di ragù dagli scaffali del negozio: pizzicato dalla vigilanza del supermercato, il taccheggiatore ammette la sua colpa e si offre di rimborsare il prezzo delle scatolette (per la cronaca: 11 euro). E il motivo dell'annullamento è che risulta violata la norma di cui all'articolo 381, comma 4, Cpp. Quando il giudice è chiamato a convalidare o meno un provvedimento coercitivo risulta tenuto a compiere una verifica "ex ante": deve quindi accertare la sussistenza degli elementi che ne legittimavano l'adozione, al di là delle indagini o delle informazioni acquisite dopo, le quali sono utilizzabili soltanto per l'ulteriore pronuncia sullo stato di libertà dell'indagato. Insomma: in questa fase il giudice deve controllare unicamente se la polizia giudiziaria ha fatto un uso ragionevole dei poteri discrezionali che sono riconosciuti alle forze dell'ordine. Nella specie la motivazione del Tribunale risulta apodittica, tanto che non si può pensare di emendarne il vizio: la pericolosità dell'arrestato non emerge in alcun modo.

Dario Ferrara (da cassazione.net)