Cass. Civ. sez. I, ord. 20.6.2012 n°
10174
Se,
nel regime di affido congiunto la madre sceglie la scuola della figlia, senza
consultare previamente l’ex marito, le spese scolastiche non saranno tutte
poste a carico di quest’ultimo.
E’
quanto disposto dalla Cassazione civile sez. I, nell’ordinanza 20 giugno 2012,
n. 10174.
Nel
caso in esame, la sentenza di divorzio di due ex coniugi contemplava la
ripartizione delle spese delle figlie minori, per cui, a carico del padre oltre
il pagamento di un assegno mensile di mantenimento, sussisteva anche l’obbligo
di provvedere alle spese relative all’abbigliamento, l’istruzione, le cure
mediche, senza che fosse previsto a tal fine, alcun previo accordo tra i
genitori.
Orbene,
la madre aveva iscritto la figlia minore ad un istituto scolastico privato,
chiedendo poi il rimborso delle spese sostenute all’ex coniuge, senza
coinvolgerlo preventivamente nella scelta della scuola. Questi, pertanto,
lamentava di non esser stato consultato prima, e contestava l’addebito delle
somme richieste per l'iscrizione della figlia presso l'istituto privato
Emesso
decreto ingiuntivo per il rimborso delle spese suddette, in seguito lo stesso
era stato revocato dal Tribunale nel procedimento monitorio, che aveva
riconosciuto solo una parte delle spese pretese dalla moglie. Avverso tale sentenza
il padre aveva proposto appello, parzialmente accolto, ed infine, ricorso in
Cassazione.
In
particolare, il ricorrente contestava le modalità di adempimento del contributo
richiesto, in quanto si trattava del rimborso costituente il risultato di una
decisione alla quale egli non era stato posto in grado di partecipare, non
essendo stato previamente consultato.
Nell'esaminare
quest'eccezione, la Corte
d’Appello non aveva tenuto conto che l'affidamento congiunto comporta
l'assunzione da parte di entrambi i genitori degli stessi poteri e
responsabilità, richiedendo una costante e preventiva consultazione, onde
garantire la piena partecipazione alla vita del minore.
Solo
in tal modo, potrà infatti essere assicurata l'effettiva compartecipazione alle
scelte riguardanti l’educazione e la crescita del figlio. Tra l’altro,
l’affidamento congiunto, implica un'attiva collaborazione di entrambi i coniugi
nella educazione dei minori, relativamente ai quali le decisioni dovranno esser
prese in seguito ad effettive consultazioni tra i genitori, e quindi con il
consapevole contributo di ciascuno di essi.
Inoltre,
secondo la nuova formulazione l'art. 155 cit., viene ribadito il principio di
pari responsabilità di entrambi i genitori nella cura, nell'educazione e nell'istruzione
dei figli. Tale principio, trova piena applicazione nel caso di affidamento
congiunto o condiviso; se così non fosse, l'apporto di uno dei genitori si
ridurrebbe ad una mera somministrazione di denaro, senza contributi
decisionali, in palese contrasto con il fine di responsabilizzazione di
entrambe i genitori, portato avanti dal legislatore attraverso mediante tali
forme di affidamento. Pertanto, la motivazione della Corte territoriale appare
inadeguata.
Alla
luce delle summenzionate argomentazioni, la Suprema Corte
accoglieva le doglianze del marito e cassava la sentenza impugnata, con il
conseguente rinvio della causa alla Corte d'Appello per la liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.
(Da Altalex del
25.7.2012. Nota di Maria Elena Bagnato)