martedì 4 settembre 2012

Fissazione udienza convalida arresto con SMS


Cass. Pen., sez. IV, sent. 30.7.2012 n° 30984

Il GIP di Catania, in sede di udienza di convalida, provvedeva a confermare l’arresto di un uomo, eseguito per il reato di vendita di stupefacenti. L’imputato ricorre asserendo la nullità dell’ordinanza di convalida. In particolare il difensore aveva ricevuto la comunicazione dell’avvenuto arresto, mediante fax, nonché quella dell’avvenuta udienza di convalida, tramite notifica. Nell’annotazione del funzionario di cancelleria in atti, si rileva tuttavia che la comunicazione della data dell’udienza di convalida era stata eseguita, a mezzo messaggio, inoltrato sul telefono mobile dell’avvocato.
Gli ermellini rigettano il ricorso condividendo un’interpretazione, in senso apertamento “tecnologico”, della legge, sulla scorta del dictum delle Sezioni Unite, espresso nella sentenza del 30 ottobre 2002, n. 39414. Il comma secondo dell’art. 390 del c.p.p., prescrive, infatti, che l’avviso deve essere dato al p.m. ed al difensore “senza ritardo”, non operando alcuna menzione circa le modalità di trasmissione dello stesso, e tantomeno di alcuna forma di notificazione. Gli ermellini rilevano che la carta costituzione prescrive, per la convalida, un termine di 48 ore decorrente dall’arresto: pertanto, sulla considerazione dell’urgenza di compiere l’atto, risulta legittimo aprire le frontiere delle comunicazioni verso forme atipiche e svincolate dalle ordinarie modalità di notifica. L’avviso eseguito tramite sms è stato ritenuto valido, evidenziando altresì che, qualora il difensore destinatario della comunicazione non risultasse reperibile, il giudice ha l’onere di provvede, in virtù del comma quarto dell’art. 97 c.p.p., a nominare un ulteriore difensore.
“La estrema ristrettezza dei termini previsti per gli adempimenti di cui trattasi”, argomenta il collegio “ha infatti giustificato l’uso di modalità di comunicazione atipiche e il mancato controllo circa la effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, costituendo ragionevole presunzione di tale effettiva conoscenza l’invio della comunicazione, sia pure per sms, al cellulare del difensore”.

(Da Altalex del 4.9.2012. Nota di Laura Biarella)