mercoledì 12 settembre 2012

Distacco da riscaldamento centralizzato, necessaria unanimità

Un condomino vuole effettuare il distacco dell’impianto di riscaldamento centralizzato del suo appartamento, ma la decisione deve essere presa all’unanimità. Salvo che dal distacco non derivino né uno squilibrio termico pregiudizievole all’impianto né un aggravio di spese per coloro che continuino ad usufruire dell’impianto. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13718/2012.
Il caso. Due condomini impugnavano la delibera assembleare di un condominio milanese, con la quale era stato autorizzato a maggioranza il distacco dell’impianto di riscaldamento centralizzato dell’appartamento di proprietà di un altro condomino. A parere degli attori, il distacco doveva essere deciso all’unanimità, visto che lo stesso comportava pregiudizio per la cosa comune. Gli stessi attori impugnavano anche la delibera successiva, con la quale era stato deciso - ancora a maggioranza – la trasformazione della stessa unità immobiliare in singoli impianti autonomi. Il Tribunale di Milano riuniva le cause e, annullando la seconda delibera, riteneva che l’autorizzazione del condominio a distaccarsi dall’impianto centralizzato avrebbe dovuto essere approvata all’unanimità e non a maggioranza, visto che tale distacco avrebbe comportato un incremento del costo di conduzione per millesimo. Il verdetto viene confermato anche in appello, per cui tocca alla Cassazione mettere fine alla querelle condominiale.
Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte, tuttavia, conferma la decisione dei giudici territoriali: perché il condomino possa staccarsi dall’impianto centralizzato senza l’unanimità di consenso degli altri condomini, è necessario «che dal distacco non derivino né uno squilibrio termico pregiudizievole all’impianto né un aggravio di spese per coloro che continuino ad usufruire dell’impianto». Nel caso in esame, infatti, il distacco dell’unità immobiliare comportava un notevole incremento di spese per i restanti condomini. Ecco perché risulta necessario il consenso all’unanimità degli altri condomini.

(Da avvocati.it del 12.9.2012)