venerdì 7 settembre 2012

Danni da sbalzi di corrente


Giudice di Pace Ceccano, sentenza 17.4.2012 n° 400

La disciplina della responsabilità per attività pericolose dettata dall'art. 2050 c.c. è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e la fornitura di energia elettrica, pertanto, allorché nello svolgimento dell'attività di gestione di una linea elettrica il gestore cagioni danno ad un terzo, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno, senza che si possa fare carico all'utente di non aver sopperito a tale situazione con personali cautele o autonome iniziative.
Il Gestore della rete elettrica, infatti, è tenuto non soltanto alla semplice utilizzabilità dell’energia ma anche alla sicurezza ed erogazione di essa.
Lo ha precisato il Giudice di Pace di Ceccano (Fr) accogliendo le domande di due utenti privati cui era stato negato il risarcimento dei danni subiti da apparecchiature elettroniche causati da sbalzi di tensione della linea domestica.

(Da Altalex del 29.6.2012. Nota di Dario Simonelli)