venerdì 14 settembre 2012

Domicilio nella sede dell’ufficio giudiziario



Cass. Sez. III, Sent. n. 9298 dell’8.6.2012

Avvocati - Procedimento civile - Mandato alle liti - Procura - iscrizione albo nel Distretto

Ai sensi del R.D. n. 31 del 1934, art. 82, - non abrogato neanche per implicito dalla L. n. 21 del 1991, artt. 1 e 6, ed applicabile anche al rito del lavoro - il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.
Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti.