mercoledì 12 settembre 2012

Privacy a scuola: voti e scrutini pubblici, temi "sensibili"



Obbligo di consenso per le foto di gite e recite sui social network
Sull'uso di tablet e cellulari in aula l'ultima parola spetta all'istituto

Alla vigilia del ritorno in classe il Garante privacy detta le regole d'oro per le protezione dei dati sensibili nel mondo della scuola. Scrutini e voti, innanzitutto, restano pubblici.
Sì alle foto scattate durante recite e gite scolastiche, ma per la pubblicazione sui social network come facebook serve il consenso degli interessati.
Ben vengano i temi in classe che riguardano la vita privata degli allievi: sta però all'insegnante tutelare eventuali dettagli "sensibili", evitando letture integrali in classe.
Rendimento trasparente
Sono sottoposti a un regime di trasparenza i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato: il livello di conoscibilità delle informazioni sul rendimento scolastico è stabilito dal ministero dell'Istruzione. Occhio, però, alla pubblicazione dei risultati sui tabelloni: il riferimento alle prove differenziate sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, deve essere indicato soltanto nell'attestazione da rilasciare allo studente. Bisogna fare di tutto per evitare di fornire, anche indirettamente, notizie sulle condizioni di salute degli allievi. Altrettanto vale per le informazioni su origini etniche e convinzioni religiose. Le scuole devono rendere noto alle famiglie quali dati raccolgono e come li usano con informative ad hoc.
Bulli nel mirino
L'uso in classe di tablet, cellulari e smartphone è consentito per fini strettamente personali: ad esempio per registrare le lezioni. Spetta ai singoli istituti decidere come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei telefonini. Rischiano grosso i bulli in vena di video-shock: la diffusione di riprese o immagini che ledono la dignità delle persone può costare sanzioni disciplinari e pecuniarie e addirittura la responsabilità penale.
Il nodo della rete
Sì agli avvisi via web, ma solo per comunicazioni generali e non individuali. Non si possono pubblicare on line i nomi degli studenti non in regola col versamento della retta e dei non abbienti esentati dai pagamenti. Leciti i questionari su temi privati, ma studenti e i genitori devono essere informati sugli scopi dell'iniziativa, restando liberi di non aderire. L'accesso ai documenti amministrativi è libero per gli interessati. I dati personali dei ragazzi possono essere forniti a imprese e enti per scopi connessi con l'orientamento e la qualificazione professionale. Sulle pagelle, i registri e le iscrizioni on line il Garante aspetta di poter esprimere il parere sulle novità: intanto raccomanda al Ministero di adottare misure di sicurezza adeguate.
Occhi elettronici
Chiudiamo con le telecamere: possono funzionare solo quando la scuola è chiusa. Registrazioni da cancellare entro ventiquattro ore. Il discorso cambia in caso, ad esempio, di sospetti di molestie sugli allievi: il decreto del pm che incarica la polizia giudiziaria di filmare di nascosto l'insegnante dopo la denuncia dei genitori non deve ottenere l'autorizzazione del giudice: l'aula non è un domicilio ma un luogo aperto al pubblico, come ricorda la sentenza 33593/12 della Cassazione penale.

Dario Ferrara (da cassazione.net)