lunedì 3 settembre 2012

Donazione con scopi elusivi


Cass. Sez. Tributaria Civ., Ord. 25.7.2012, n.13089

Con l’ordinanza in esame, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha rilevato il mancato rispetto degli obblighi assunti da un contribuente con un preliminare di vendita, derivante dall'operazione portata a termine dal medesimo, consistita
- nella sottoscrizione di un preliminare di vendita con ricevimento di un acconto dal promissario acquirente (mai restituito)
- nella successiva donazione - dopo un breve lasso di tempo (pochi mesi) - alla figlia
- nella vendita al promissario acquirente da parte della donataria.
Secondo la Corte, infatti, dette circostanze inducono a ritenere che, “in assenza di spiegazioni alternative da parte del contribuente, si tratta di un’unica operazione preordinata a fini elusivi”, anche alla luce dell’interpretazione data alla normativa tributaria, in base alla quale, “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dell’interposizione … non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto di imposta.
Ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione personale fittizia, non esaurisce il campo di applicazione della norme, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo mediante operazioni effettive e reali (Cassazione, sentenza n. 12788 del 10 giugno 2011).

Luciana Di Vito – Iusgate (da filodiritto.com del 10.8.2012)