mercoledì 12 settembre 2012

Morte di parente è legittimo impedimento per difensore

Cass. Pen. Sez. VI, sent. 22.8.2012 n° 32949

La VI Sezione penale della Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere l’impugnazione di una sentenza con la quale la Corte d’Appello di Perugia aveva condannato due soggetti per il delitto di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, per motivi non correlati al merito della pronuncia, che vengono dagli ermellini ritenuti assorbiti, bensì per un motivo, assorbente, riguardante l’impedimento dell’avvocato a presenziare l’udienza. In particolare la corte territoriale rigettava l’istanza di rinvio formulata, il giorno precedente all’udienza, dal difensore di entrambi gli imputati, in quanto impedito da un grave lutto famigliare e dalla circostanza che il medesimo giorno dell’udienza sarebbe stato celebrato il funerale della propria sorella.
La Cassazione argomenta che l’assoluta impossibilità dell’avvocato a comparire all’udienza non va interpretata quale impedimento obiettivamente “materiale” a parteciparvi, bensì occorre tener conto anche di “situazioni che possano sotto il profilo emotivo e umano essere ritenute anch’esse di ostacolo alla partecipazione attiva all’incarico affidatogli”.
La morte di un parente, invero, è un evento che per i prestatori di lavoro dipendenti rappresenta causa idonea a giustificare l’assenza dal lavoro: al difensore, che presta un’opera intellettuale riconosciuta e garantita a livello costituzionale, va riservato analogo trattamento in ipotesi di eventi che impongano rispetto dal punto di vista umano e morale.
L’assoluta impossibilità dell’avvocato a comparire in udienza, quando la sua presenza sia prevista dalla legge, può essere ascrivibile a situazioni gravi, sotto il profilo umano e morale, tali da essere accomunate al diritto di ogni altro prestatore d’opera ad essere giustificato per l’assenza dal luogo ove l’attività deve essere eseguita.

(Da Altalex del 12.9.2012. Nota di Laura Biarella)