giovedì 20 settembre 2012

Processo amministrativo, correzioni e integrazioni in G.U.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2012, il d.lgs. n. 160/2012 di modifica del codice del processo amministrativo, in vigore dal 3 ottobre 2012.
Queste le novità più significative.
Competenza territoriale: il novellato art. 13, comma 4, c.p.a. sancisce l’inderogabilità della competenza territoriale del Tar, anche per quanto riguarda le misure cautelari. Inoltre, ai sensi dell’art. 15 c.p.a., il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare. Qualora il g.a. riconosca la propria incompetenza, non deve pronunciarsi sulla sospensiva; in seguito, la medesima domanda cautelare potrà essere riproposta al giudice dichiarato competente. Non solo. In base al nuovo comma 4–bis, «la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti», salvo che si tratti di atti normativi o generali.
Incompetenza: il difetto di competenza, ex art. 15 c.p.a., è ora rilevato d’ufficio dal giudice, almeno in primo grado. Nei successivi gradi di giudizio, invece, spetta alle parti la relativa eccezione, tramite l’indicazione di uno «specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata» che ha statuito sulla competenza. In assenza di domanda cautelare il difetto di competenza può essere eccepito «entro il termine per la costituzione in giudizio».
Azione di adempimento: il nuovo art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. richiede che sia proposta «contestualmente all’azione di annullamento del provvedimento di diniego o all’azione avverso il silenzio». Il richiamo esplicito, contenuto nella novella, all’art. 31, comma 3 c.p.a. limita la pronuncia del giudice sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio ai soli casi in cui si tratti di attività vincolata «o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione». Diversamente, nelle ipotesi di attività discrezionale, il giudice condannerà l’amministrazione ad emanare il provvedimento.
Atti processuali: il decreto conferma e rafforza il richiamo ai principi di sinteticità e chiarezza degli atti processuali (art. 3, comma 2, c.p.a.): il giudice nel provvedere sulle spese tiene anche conto del rispetto di tali principi. Ma vi è di più. Anche le parti sono chiamate a contribuire evitando atti difensivi eccessivamente lunghi o poco chiari, in vista dell’eventuale soccombenza in giudizio. Infine, il ricorso deve indicare le parti, l’oggetto della domanda, i fatti, i mezzi di prova, i provvedimenti chiesti al giudice e deve essere sottoscritto. Oltre a ciò, deve contenere, pena l’inammissibilità, i motivi specifici su cui il ricorso si fonda.

(Da avvocati.it del 20.9.2012)