martedì 18 settembre 2012

Prestazioni vocali a pagamento e prostituzione a distanza



Cass. Sez. III Penale, Sent. 31.8.2012, n.33546

Con la sentenza in esame del 31 agosto 2012, i giudici di legittimità hanno assolto il ricorrente in relazione all’invito ad una donna ad effettuare, in più occasioni, telefonate erotiche a pagamento, alla luce del fatto che nella nozione di “prostituzione” non rientrano le “prestazioni vocali” eventualmente effettuate anche al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore, non impegnando zone corporali erogene.
Detta conclusione è conforme alla giurisprudenza di legittimità, che ha costantemente fatto rientrare nella nozione di prostituzione “qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro, finalizzata a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o è destinatario della prestazione, essendosi evidenziato che la componente lesiva della dignità della prostituta consiste nella messa a disposizione del proprio corpo alla mercé e secondo la volontà del cliente, ovvero nella fruizione strumentale alla percezione di una utilità assegnata al proprio corpo dal soggetto che fornisce la prestazione sessuale.
L’attività sessuale quale presupposto della nozione non implica necessariamente il contatto fisico tra i soggetti della prestazione … con la conseguenza che l’attività di prostituzione ben può essere svolta a distanza … come ad esempio … per via telefonica o attraverso internet. Ciò che resta essenziale è che la persona retribuita per prostituirsi abbia a compiere un atto sessuale, ovvero prestazioni caratterizzate, appunto, dalla messa a disposizione del proprio corpo per fini di altrui libidine. È quindi necessario … che la persona richiesta compia atti che attingano zone erogene del corpo suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale”.

Luciana Di Vito – Iusgate (da filodiritto.com)