mercoledì 16 maggio 2012

RCA, modifiche al 139 pretesto per non risarcire...


R.C.A. – CODICE DELLE ASSICURAZIONI - MODIFICHE ART. 139 -
 RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA DI LIEVE ENTITA’

L'OUA  AUSPICA L' INTERVENTO DELLE RAPPRESENTANZE DELLA MEDICINA LEGALE NEI CONFRONTI DI DISTORTE INTERPRETAZIONI DELLE NORME
SUL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA.


L’O.U.A., recependo il parere della propria Commissione Responsabilità Civile, valutato il provvedimento in materia di Responsabilità Civile Automobilistica contenuto nel testo della Legge 24.03.2012 (art. 32 - commi III ter e quater), esprime allarme e preoccupazione per l’eventuale compromissione dei diritti dei danneggiati da circolazione stradale.

Si segnalano infatti, da parte di alcune imprese assicuratrici, interpretazioni inammissibili del contenuto dell'art. 32 della l. 27/2012 che, come noto, ai commi 3 ter e 3 quater dispone in materia  di danno alla persona integrando l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni.

La normativa interviene infatti nell'ambito dell'accertamento del danno biologico occupandosi delle "lesioni di lieve entità" subordinandone il risarcimento (delle lesioni e non dei postumi o delle menomazioni) a un non meglio definito "accertamento clinico strumentale obiettivo".

Le norme, tecnicamente errate e tra loro contraddittorie, da più parti vengono già  utilizzate come pretesto per non risarcire i danneggiati e da parte di talune imprese assicuratrici si segnalano  già inammissibili pressioni nei confronti dei medici legali affinché gli stessi si adeguino a interpretazioni degli articoli di legge in contrasto con la criteriologia medico legale e la stessa deontologia medica.

Tali errate interpretazioni, già formalizzate dal mondo assicurativo, determinerebbero infatti il paradosso di un mutamento per legge della scienza medico legale, tra l'altro limitato solo agli accertamenti medico legali da svolgersi in materia di RC auto.

Le "circolari" che le imprese assicuratrici stanno inviando ai propri fiduciari medico legali, costituirebbero un inusitato precedente che limita la professionalità e la indipendenza del medico legale, tanto più inammissibile poiché pone il professionista in contrasto con il proprio ordinamento  deontologico il quale, agli articoli 4 e 62, prevede che il medico debba operare secondo criteri scientifici rifuggendo da pressioni di ordine extra tecnico e da ogni genere di influenza e condizionamento.

L'OUA, nel denunciare la gravità della situazione, auspica il tempestivo intervento di ogni livello associativo della Medicina Legale affinché venga ribadita la validità della consolidata criteriologia medico legale, a tutela dei diritti dei danneggiati e degli stessi medici legali.

Comunicato Stampa OUA 7.5.2012