domenica 13 maggio 2012

Condominio contro inquilino per occupazione abusiva lastrico solare


Non sussiste Il litisconsorzio necessario con il proprietario
Azione giudiziaria dell'amministratore senza delibera assemblea

Linea dura contro l'occupazione abusiva di parte del lastrico solare. Infatti l'amministratore può agire senza delega dell'assemblea direttamente contro l'inquilino che ha ingrandito il suo terrazzo appropriandosi della cosa comune, senza la necessita' di litisconsorzio necessario con il proprietario dell'immobile.
Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 7041 depositata dalla terza sezione civile il 9 maggio 2012.
Dunque, ad avviso degli Ermellini, l'azione diretta contro il detentore dell'immobile, autore del comportamento abusivo non ha neppure la necessita dell'integrazione del contraddittorio con il proprietario.
Insomma ha fatto bene la Corte d'Appello di Catanzaro a ritenere legittima l'azione proposta da un amministratore che chiedeva i danni a un inquilino che, per allargare il suo terrazzo, aveva occupato parte del lastrico solare.
Si tratta, infatti, di un'azione personale di restituzione di immobile, con la quale il richiedente "non mira a ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, come avviene nell'azione reale di rivendica, ma solo a ottenere la riconsegna del bene stesso, e quindi può limitarsi alla dimostrazione o dell'avvenuta consegna in base al titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo".
Nè si può parlare di una lesione del contraddittorio in assenza della citazione in giudizio dell'effettivo proprietario.
Sul fronte dei potersi dell'amministratore che ha agito senza mandato dell'assemblea, Piazza Cavour ha ricordato, rafforzando un orientamento ormai consolidato, che "questa causa rientra fra quelle per le quali l'amministratore e' autonomamente legittimato ex art. 1131 c.c.". Tale norma conferisce infatti una rappresentanza di diritto all'amministratore il quale e' legittimato ad agire o a resistere in giudizio senza alcuna autorizzazione quando si tratta di eseguire le deliberazioni dell'assemblea o quando si tratta di disciplinare l'uso delle cose comuni oppure di compiere atti conservativi dei diritti i inerenti alle parti comuni dell'edificio.

Debora Alberici (da telediritto.it dell’11.5.2012)