venerdì 25 maggio 2012

Fisco corregga suoi errori in tempi brevi


Respinto il ricorso di una donna che chiedeva il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del ritardo dell’ammissione della erroneità di una richiesta dell’Agenzia delle Entrate e del provvedimento di sgravio, anche se per l’obbligatorietà dell’autotutela l’Amministrazione finanziaria ha il dovere di agire in tempi brevi, seppure in assenza di un termine specifico. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6283/2012.
Il caso. Una donna si vede recapitare dall’Agenzia delle Entrate una richiesta di pagamento di imposte. La pretesa è priva di fondamento e la donna agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla ritardata ammissione della erroneità della richiesta e del conseguente provvedimento di sgravio. Il giudice di pace le dà ragione, ma successivamente il Tribunale riforma la sentenza: in particolare, ritiene insussistente la colpa, considera lo sgravio meramente facoltativo e non rileva alcun ritardo data l’assenza della previsione di un termine preciso. La donna non ci sta e ricorre in Cassazione, ma senza successo.
Il giudizio di legittimità. Ribadisce la Suprema Corte, «l’Amministrazione finanziaria non può essere chiamata a rispondere del danno eventualmente causato al contribuente sulla base del solo dato oggettivo della illegittimità dell’azione amministrativa, essendo necessario che la stessa, nell’adottare l’atto illegittimo, abbia anche violato le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che costituiscono il limite esterno della sua azione». In tema di responsabilità civile della P.A., dunque, l’ingiustizia del danno non può considerarsi in re ipsa, ma è compito del giudice appurare che sussistano: un evento dannoso, l’ingiustizia del danno, la riferibilità dell’evento ad una condotta della P.A. e l’imputabilità dello stesso alla P.A.. Tuttavia, le considerazioni del Tribunale sono in parte sbagliate poiché in realtà le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione impongono alla P.A., una volta informata dell’errore, di compiere le verifiche e di annullare il provvedimento riconosciuto illegittimo senza spazio alcuno alla discrezionalità che, in caso contrario, sconfinerebbe nell’arbitrarietà. Ne deriva che la P.A. deve riconoscere in tempi ragionevoli il diritto del contribuente anche quando non sia previsto uno specifico termine per l’adempimento. Tuttavia, la valutazione circa la ragionevolezza del tempo impiegato spetta al giudice di merito.

(Da avvocati.it del 24.5.2012)