lunedì 28 maggio 2012

Ente locale incarica il legale? Non occorre la gara


Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11.5.2012 n° 2730

Gli Enti locali possono conferire al professionista un incarico di patrocinio legale senza ricorrere alla procedura concorsuale, in quanto il suddetto mandato non rientra nella categoria di contratto di appalto di servizi legali, trattandosi di un autonomo contratto d’opera intellettuale.
E’ quanto disposto dalla Sezione V, Consiglio di Stato, nella sentenza 13 aprile - 11 maggio 2012, n. 2730.
Nel caso de quo, un avvocato aveva presentato ricorso avverso il provvedimento con cui la Provincia di Frosinone aveva affidato un incarico legale a due avvocati, senza ricorrere previamente alla procedura comparativa prevista per il conferimento degli incarichi esterni.
I Giudici di prime cure avevano accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato gli atti impugnati.
Avverso tale decisione, la Provincia di Frosinone ha proposto appello, accolto dal Consiglio di Stato.
Il Tribunale di primo grado aveva aderito all’orientamento secondo cui sia l’attività di assistenza e consulenza giuridica di carattere continuativo sia il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale sarebbero annoverabili nell’unica ed omnicomprensiva nozione di “servizi legali” di cui al punto 21 dell’allegato II B del Codice degli appalti.
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, sposando le argomentazioni dell’appellante, ha ritenuto che la tesi sostenuta dal Tribunale non avesse considerato la rilevante differenza ontologica tra l’ espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, e l’attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell’oggetto e dalla predeterminazione della durata. In particolare, a differenza dell’incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, il conferimento dell’incarico episodico, non rientra nella fattispecie di appalto di servizi legali, ma costituisca un mero contatto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina del codice, in materia di procedure di evidenza pubblica.
Tutto ciò si uniforma a quanto disposto dalla normativa comunitarie ( direttiva 2004/18/CE; direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), secondo cui “la prestazione di servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto quando si fondi su contratti d'appalto; nel caso in cui la prestazione del servizio si fondi su altra base, quali leggi o regolamenti ovvero contratti di lavoro, detta prestazione esula dal campo d'applicazione della presente direttiva”(direttiva 1992/50/CE, trasfusa nel citato D.Lgs. n. 157/1995).
Il contratto di appalto è caratterizzato da un quid pluris, sotto il profilo dell’organizzazione, della continuità e della complessità rispetto al contratto di conferimento dell’incarico legale, che si delinea come contratto d’opera intellettuale, species del genus contratto di lavoro autonomo, e come tale, non rientra nella nozione di contratto di appalto. Pertanto, perché l’incarico legale sia assimilabile alla categoria dell’appalto, occorre sia presente un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla prestazione di patrocinio legale.
Nel caso in esame, l’incarico legale conferito al professionista, consisteva in una singola prestazione di lavoro autonomo, per un periodo di tempo limitato e dietro pagamento di un corrispettivo determinato, per cui in accoglimento dell’appello proposto dall’Ente locale ricorrente, il Consiglio di Stato ha escluso l’applicazione delle norme di tema di appalti di servizi.

(Da Altalex del 23.5.2012. Nota di Maria Elena Bagnato)