martedì 8 maggio 2012

Gli ex non si parlano, affido esclusivo unica soluzione


Se la conflittualità tra i due coniugi non si mantiene nei «limiti di un tollerabile disagio per la prole» ma si concretizza in modo da «alterare e porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli», è nel «superiore interesse» della minore che l’affidamento condiviso vada azzerato. Lo sottolinea la Cassazione, nella sentenza 5108/2012.
Il caso. Senza successo un ex marito ha protestato innanzi alla Suprema Corte contro l'affido esclusivo della figlia dato alla moglie e deciso dal Tribunale di Roma e dalla Corte di Appello. In seguito alla consulenza disposta dal giudice, su ricorso della ex moglie, era emerso che la bambina subiva "una serie di pressioni e tensioni eccessive", in quanto i genitori "non parlandosi tra loro, decidevano autonomamente le attività della figlia, costretta a fare due turni a scuola, due diverse attività sportive e persino due diete alimentari". Questa situazione, "era vissuta molto male dalla bambina, in quanto fonte di confusione e di alterazione della sua condizione psicologica". Tra i motivi che provocavano malessere, anche il fatto che il padre - che versava per la figlia 150 euro al mese - aveva dovuto lasciare la casa coniugale alla ex moglie e viveva ospite di parenti e amici dove portava Giada nei giorni in cui la bambina stava con lui. Dalla consulenza era emerso il "disagio" della minore per questo "andare in giro" al quale era "costretto" il padre. La bambina aveva spiegato che dopo la scuola e lo sport desiderava tornarsene a casa sua, dalla madre, dove c'era un "ambiente più gradito e accogliente". Inoltre il rapporto con il padre risentiva della "scarsa flessibilità" di Marco e della "ostilità" che nutriva per Silvana.
Il giudizio di legittimità. Di fronte a rapporti così dissestati la Cassazione ha affermato che: “il tasso fisiologico di conflittualità che "spesso connota" le separazioni "non preclude" l'affido condiviso", purchè "si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole". Un tasso elevato di dissidio, invece, "assume connotati ostativi all'affido condiviso quando si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli pregiudicando il loro superiore interesse".Confermata,dunque, l'affidamento della bambina alla madre che, siccome si trasferirà, perde la casa coniugale.

(Da avvocati.it del 4.5.2012)