lunedì 7 maggio 2012

Esce dall’ospedale e muore di ictus: la struttura ospedaliera è responsabile?


Cass. Civ. sez. III, sent. 22.12.2011 n° 28287

Con la sentenza 22 dicembre 2011, n. 28287 la Suprema Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di responsabilità medica e, segnatamente, sulla sussistenza del requisito della colpa richiesto ai fini del risarcimento del danno.
Il caso all’attenzione del Giudice di legittimità riguarda il decesso di una signora causato da un ictus insorto successivamente al ricovero ed alle dimissioni della paziente da parte della struttura ospedaliera.
Se il Giudice di primo grado rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dagli eredi della de cuius, la Corte d’Appello di Napoli riformava la sentenza emessa dallo stesso nel senso di ritenere sussistente la responsabilità dell’Azienda Ospedaliera convenuta prima e appellata poi. Tale decisione era giustificata, a dire della Corte d’Appello, dal fatto che i medici che avevano provveduto alle dimissioni della paziente, non avevano previamente provveduto ad effettuare tutti gli esami opportuni e, in particolare, non avevano provveduto a sottoporre la signora a TAC, approfondimento medico idoneo a rilevare il rischio di ictus e dunque a scongiurare l’evento.
Veniva dunque adita la Suprema Corte di legittimità da parte dell’Ospedale, deducendo la omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le censure della struttura sanitaria ricorrente, rilevando che il ragionamento svolto dal Giudice di merito accertava una colpa in capo ai medici coinvolti poiché essi non avevano svolto l’esame – TAC – necessario al fine di prevenire l’evento morte. Ebbene, la Suprema Corte ha osservato che, a prescindere dall’idoneità dell’esame in questione a prevenire l’evento de quo, questione certamente rilevante, ma attinente al requisito del nesso causale, il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciarsi in merito all’effettivo dovere professionale del medico, rebus sic stantibus, di prescrivere tale accertamento. Il Giudice di legittimità ha escluso che i medici avrebbero dovuto procedere ad ulteriori analisi poiché, attesi gli esiti degli esami svolti in occasione del ricovero della paziente, i quali non evidenziavano nulla di “significativo”, i protocolli medici in vigore non imponevano indagini più approfondite.
Ciò argomentato, la Corte di Cassazione ha concluso per la fondatezza dei motivi di appello, rinviando al Giudice di merito.

(Da Altalex dell’11.4.2012. Nota di Valentina Cardani)