venerdì 7 marzo 2014

Vizio di costruzione immobile: tempestiva denuncia dopo CTU

Cass. Civ., sez. II, sent. 17.12.2013 n° 28202

Con la sentenza 17 dicembre 2013, n. 28202 la seconda sezione civile della Corte di Cassazione interviene in materia di difetti di costruzione dell’immobile, spostandone in un certo senso i termini per la denuncia. Infatti, secondo gli Ermellini, l’identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti da cui possa individuarsi la scoperta del vizio della costruzione ai fini del computo dei termini deve essere effettuato con riguardo tanto alla gravità dei vizi quanto al collegamento causale di essi con l’attività espletata. In questo modo, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori, solo al momento dell’acquisizione di idonei accertamenti tecnici.

Nel caso di specie, il giudice di prime cure, accogliendo la domanda dei proprietari di appartamenti di uno stabile, condannava la società costruttrice per gravi vizi nell’esecuzione. Successivamente, in sede di appello, i giudici dichiaravano cessata la materia del contendere tra la società e gli appellati per un intervenuto accordo, rigettando l’appello del direttore dei lavori sul presupposto che la prima decisione non meritasse censura. In seguito viene proposto ricorso per cassazione sulla base di vari motivi di doglianza, tra i quali emerge la contestazione della qualificazione di gravi difetti di costruzione e sulla posizione del direttore dei lavori. In realtà – come si è visto poco sopra - per i giudici di Piazza Cavour non si rilevano vizi motivazionali all’interno della sentenza impugnata. Quest’ultima aveva dedotto la gravità dei difetti sulla scorta della CTU, definendoli difetti strutturali, la cui eliminazione avrebbe comportato la demolizione e ricostruzione dei solai con un intervento costoso e disagevole.

I giudici della Cassazione ricordano che per giurisprudenza costante il termine di un anno per la denunzia non coincide con la manifestazione esteriore bensì con il momento in cui il danneggiato acquisisce un apprezzabile grado di conoscenza non solo dell’entità ma soprattutto delle cause tecniche al fine di individuare la responsabilità. Risulta pertanto del tutto tempestiva la denunzia successiva ad una CTU che accerti il vizio. Per questo motivo – si legge nella sentenza -, nell'ipotesi di gravi vizi la cui entità e le cui cause abbiano rese necessarie indagini tecniche, è consequenziale ritenere che una denunzia di gravi vizi possa implicare un'idonea ammissione di valida scoperta degli stessi tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine ed, a maggior ragione, tale da far supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause, per l'un effetto, alla data della denunzia e, per l'altro, a data ad essa convenientemente anteriore.

In conclusione, secondo la Cassazione, ciò non significa,che il ricorso ad un accertamento tecnico possa giovare al danneggiato quale escamotage al fine essere rimesso in termini quando dell'entità e delle cause dei vizi avesse già avuta idonea conoscenza, ma solo che compete al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse stata tale da consentire una loro consapevole denunzia prima ed una non azzardata iniziativa giudiziale poi, anche in epoca precedente, pur senza l'ulteriore supporto del parere d'un perito.

Da qui il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese.


(Da Altalex del 7.3.2014. Nota di Alessandro Ferretti)