lunedì 24 marzo 2014

“Ritocchino” in arrivo per la mediazione

Orlando: si può procedere 
ad un ripensamento della procedura,
purché ciò avvenga «all'interno di un sistema»
che contempli «altre forme di ricomposizione dei conflitti»

Doccia fredda per chi pensava che il nuovo ministro avrebbe rivoluzionato la mediaconciliazione obbligatoria. Andrea Orlando, ministro della giustizia nel corso del IX congresso giuridico-forense conclusosi sabato scorso a Roma,  ha affrontato il tema della reintroduzione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione (ripristinata lo scorso anno dal governo di Enrico Letta, mediante la legge 98/2013, dopo che, soltanto qualche mese prima, era stata bocciata dalla Corte costituzionale), chiarendo subito che, a questo punto, sarebbe «sbagliato pensare a tornare indietro». Tuttavia, secondo Orlando, si può procedere ad un ripensamento della procedura, purché ciò avvenga «all'interno di un sistema» che contempli «altre forme di ricomposizione dei conflitti». Secondo il titolare del dicastero di via Arenula, infatti, decidere, al momento di «smontare tutto» si rivelerebbe «controproducente», e anche su questo versante, prosegue, sarà tenuto in considerazione il dialogo con le categorie interessate. Nonostante ciò, qualche ritocco si può mettere in cantiere per giungere alla risoluzione delle controversie in «altre forme» e «fondamentale» si rivelerà il confronto con gli avvocati. E l'avvocatura non si fa cogliere impreparata, avendo già pronto l'elenco dettagliato delle proposte alternative al vincolo del ricorso alla conciliazione, così come stabilito dalla norma: innanzitutto, ricorda il Consiglio nazionale forense (Cnf), in tutta Italia gli ordini si sono già attivati ed hanno costituito 122 organismi di conciliazione e 16 camere arbitrali (a consentirlo le disposizioni contenute nella legge di riforma dell'ordinamento, 247/2012). Si tratta finora di un «buon risultato» in termini numerici, con margini di ulteriore miglioramento, in vista dell’organizzazione di «un servizio ramificato sul territorio con garanzia di preparazione, qualità e celerità di risposte ai cittadini». Nell'ambito dello stesso percorso di efficiente risoluzione delle liti, poi, si segnala la proposta della «translatio iudicii», un istituto che prevede la possibilità per le parti di una causa civile, anche pendente da tempo, di chiedere congiuntamente il trasferimento della causa dal tribunale ad una camera arbitrale istituita presso i consigli degli ordini forensi, «con conseguente riduzione dei tempi di decisione e alleggerimento del carico degli uffici giudiziari». Secondo il Cnf, seguendo tale strada, gli ordini contribuiscono, in una ottica di sussidiarietà, alla «semplificazione della giurisdizione statale, mettendo a disposizione uno strumento di soluzione alternativa delle controversie basato sulla volontà delle parti». E, soprattutto, forte di regole certe a beneficio del cittadino. Infine, un ruolo determinante lo svolge anche la negoziazione assistita da un avvocato, procedura partecipativa (già prevista in Francia) nella quale le parti in conflitto, che non hanno adito il giudice o un arbitro intentando una causa, decidono di risolvere in via amichevole il conflitto, assistiti dai propri legali; l’accordo raggiunto dalle parti è omologato dal tribunale.

(Da Mondoprofessionisti del 24.3.2014)