lunedì 3 marzo 2014

Passi col rosso? Responsabile esclusivo nel sinistro

Cass., sent. 23.1.2014, n. 1365

Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'articolo 2054, comma 2, codice civile, nonchè dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma, pur essendo i conducenti dei veicoli antagonisti tenuti ad effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro, quest'onere non sussiste quando, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulti impossibile.

Sono i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 23 gennaio 2014, n. 1365.

Il caso di specie riguarda un sinistro stradale avvenuto tra due veicoli un motociclo che transitava in una area di intersezione, regolata da impianto semaforico regolarmente funzionante, e un autoveicolo proveniente dall'opposta direzione di marcia, e che svoltava a sinistra.

Dagli accertamenti esperiti si è verificato che il motociclo aveva iniziato l'attraversamento dell'incrocio quando già il semaforo segnava, nei suoi confronti, la luce rossa.

La Suprema Corte di Cassazione, sulla scorta di una consolidata giurisprudenza (tra le quali, Cass. n. 5226/06, ed anche Cass. n. 9550/09) rammenta che in tema di scontro di veicoli, ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054, codice civile, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente, dovendosi, quindi attribuire alla condotta colposa del protagonista del sinistro che abbia violato una norma del codice della strada, l'efficacia causale esclusiva dell'incidente.

Da un punto di vista di disciplina del codice della strada, pur non essendo il conducente che è favorito dal semaforo esentato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida (cfr. Cass. n. 8744/00, nonchè Cass. n. 16768/06 e, di recente, Cass. n. 17895/12), questa non può certo essere richiesta nel massimo grado, ma è sufficiente che si conformi alla comune prudenza, tenuto conto delle concrete condizioni dell'incrocio.

In tema di scontro tra veicoli, l'accertamento che il conducente di uno di essi abbia attraversato un incrocio regolato da semaforo emittente luce rossa comporta il superamento della presunzione di concorrente responsabilità di cui all'articolo 2054, codice civile., non essendo tenuto il conducente dell'altro veicolo, che impegna il semaforo con il verde, ad osservare l'obbligo di una particolare circospezione, come nel caso di attraversamento con il giallo (Cass. n. 19497/13).

E' vero che l'articolo 140, codice della strada, stabilisce il generale principio informatore della circolazione stradale, statuendo che gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

E' vero che l'articolo 145, codice della strada, al comma 1, precisa che I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti; e tale principio vale anche per le intersezioni regolate da impianto semaforico.

Ma, come si evince dalla sentenza in commento, è anche vero che salvo prova contraria chi attraversa l'intersezione con il semaforo proiettante luce rossa nella sua direzione di marcia, ha la responsabilità esclusiva del sinistro stradale.

A norma dell'articolo 41, codice della strada, durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non devono superare la striscia di arresto, o, in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possono più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.

La violazione di tale disposto, oltre alla relativa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal codice della strada, determina una responsabilità, in questo caso non esclusiva, ma concorrente, nell'eventuale sinistro stradale avvenuto nell'area di intersezione.


Marco Massavelli (da ilsole24ore.com)