venerdì 21 marzo 2014

Per i compensi va valutato anche risultato

Cass. Civ., sez. VI–1, ord. 7.2.2014 n° 2863

Al fine del calcolo dell’onorario del professionista si deve valutare non soltanto l’importanza della prestazione svolta ma anche i risultati e i vantaggi che il cliente ha ottenuto.

È questo il principio di diritto affermato dal Supremo Collegio nell’ordinanza n. 2863 del 7 febbraio 2014.

La vicenda da cui trae origine la decisione del giudice di legittimità concerne la questione relativa alle modalità per la determinazione del compenso dovuto per l’attività professionale dell’avvocato. È utile ricordare che oggi, in seguito alla novella legislativa del 2012 (art. 9, L. n.  27/2012) che ha definitivamente abrogato le tariffe previste per le professioni ordinistiche, la determinazione del compenso dell’avvocato deve  avvenire, in via preferenziale tramite l’accordo tra il professionista e il cliente con la stipula di un contratto d’opera professionale, in mancanza del quale è rimesso alla valutazione del giudice vincolata all’applicazione dei parametri ministeriali fissati con D.M. n. 140/2012.

Nel caso in esame era sorta una lite tra un avvocato e la curatela fallimentare. Il legale aveva redatto un progetto divisionale di beni che,  non essendo stato condiviso dal giudice, era stato liquidato da quest’ultimo con una somma esigua. Di qui il ricorso alle vie giudiziarie da parte dell’avvocato secondo cui la propria attività deve essere in ogni caso remunerata trattandosi di un’obbligazione di mezzi.

Tale ''motivo è manifestatamente infondato''- afferma la Corte di Cassazione che rigetta quindi il ricorso dell’avvocato. Fattore determinante dell’onorario del professionista legale è - per i giudici di legittimità -  anche e soprattutto il raggiungimento di un vantaggio da parte del cliente.

Giungendo  ad una decisone simile, il Supremo Collegio si dimostra quindi conforme a quanto dal medesimo affermato in una sentenza precedente  (sent. 26 febbraio 2013, n.4781), che nel rivedere completamente il principio tradizionale secondo il quale l’attività dell’avocato non è un’obbligazione di risultato ma di mezzi, aveva stabilito che l’avvocato ha diritto al compenso solo e assicura al cliente una possibilità di vittoria.

Nella determinazione degli onorari del professionista legale rientra non soltanto l’importanza della prestazione professionale anche la valutazione dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente.  


(Da Altalex del 5.3.2014. Nota di Elisa Cinini)